Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9171 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso 15975-2022 proposto da:
COGNOME NOME, quale difensore di sé stesso, già procuratore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante ‘ pro tempore ‘ , domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , l’uno in persona del Ministro ‘ pro tempore ‘ , l’altro del Dirigente Scolastico ‘ pro tempore ‘ , domiciliati ‘ ex lege ‘ in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello Stato , da cui sono rappresentati e difesi;
– resistente con atto di costituzione –
Oggetto
RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE
Correzione errore materiale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
Adunanza camerale
nonché contro
NOME, PUDDU MERCEDE;
– intimati –
Avverso l ‘ordinanza n. 12410/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 24/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’AVV_NOTAIO formula istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 12410/20, del 24 giugno 2020, evidenziando che la stessa -nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME contro la sua assistita, RAGIONE_SOCIALE -liquidava le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, sebbene egli si fosse dichiarato antistatario;
che l’istanza suddetta è stata ritualmente notificata alle altre parti di quel giudizio;
che sussistono le condizioni per la richiesta correzione, rientrando la presente fattispecie tra quelle di cui all’art. 391bis , comma 1, cod. proc. civ. (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un., ord. 27 novembre 2019, n. 31033, Rv. 656078-01);
che, pertanto, nel dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 12410/20, del 24 giugno 2020, dopo le parole ‘agli accessori di legge’ vanno aggiunte le parole ‘, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’.
PQM
La Corte dispone che la propria ordinanza n. 12410/20, depositata il 24 giugno 2020, sia corretta, inserendosi nel
dispositivo della stessa, dopo le parole ‘agli accessori di legge’ vanno aggiunte le parole ‘, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’ .
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza .
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della