Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7601 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21236-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore
– intimata – avverso l ‘ordinanz a n. 10916/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 26/04/2023;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni depositate dal P.G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
FATTI DI CAUSA
Con ricorso per la correzione di errore materiale, COGNOME NOME invoca la correzione dell’ordinanza n. 10916/2023, con la quale la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza n. 8016/2017 della Corte di Appello di Roma e nel condannare la stessa al pagamento in favore dello COGNOME NOME delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso la disporne la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, che si era dichiarato antistatario in controricorso.
Il P .G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato. Risulta infatti ritualmente proposta l’istanza di distrazione, per cui va disposta la correzione dell’ordinanza impugnata, con aggiunta, alla fine della pagina 6 della stessa, delle parole ‘Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’ .
PQM
la Corte ordina la correzione della propria ordinanza n. 10916/2023, con aggiunta, alla fine della pagina 6 della stessa, delle parole ‘Dispone la distrazione di dette spese in favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario’ . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 06 febbraio 2024.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME