Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28989 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26991-2020 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’ AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale, dott.ssa NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
SOMMINISTRAZIONE
Contratto di telefonia
R.G.N. 26991/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/04/2023
CC
avverso ordinanza della C orte d’appello di Milano , depositata il 21/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 305/20, del 29 gennaio 2020, della Corte d’appello di Milano (pronunciatasi quale giudice del rinvio, all’esito della sentenza di questa Corte n. 26913/18, del 24 ottobre 2018), che – nel respingerne, nel merito, il gravame avverso la sentenza n. 8041/09, del 27 maggio 2009, del Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento danni, per illegittimo distacco di utenza telefonica, dallo stesso proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, ‘RAGIONE_SOCIALE‘).
Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE, innanzi al Tribunale milanese, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, nella misura di € 20.000,00 (ovvero, altra maggiore o minore ritenuta di giustizia), in virtù di una asserita responsabilità contrattuale, rappresentata da un illegittimo distacco della sua utenza telefonica, avvenuto il 20 ottobre 2005.
La società convenuta, nel contestare il contenuto dell’atto di citazione, chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l’improcedibilit à della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al RAGIONE_SOCIALE, essendosi lo stesso svolto presso la RAGIONE_SOCIALE.
Accolta tale eccezione di improcedibilità dal giudice di prime cure, siffatta decisione veniva confermata in appello, con pronuncia, tuttavia, cassata da questa Corte, che rinviava alla stessa Corte ambrosiana, la quale -come detto -rigettava la domanda risarcitoria all’esito del giudizio di rinvio .
Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘omesso esame di un fatto decisivo’.
Nel premettere di essere stato sempre puntualissimo nei pagamenti dell’utenza telefonica, anche dopo aver disattivato il servizio di domiciliazione bancaria (scelta effettuata per essersi visto addebitare, nella bolletta del marzo 2005, una somma più alta del solito, che includeva pure € 32,88 per ‘chiamate a numeri speciali di altri operatori’, somma in relazione alla quale egli aveva sporto reclamo formale, sebbene oltre il termine di scadenza contrattualmente previsto), il ricorrente riferisce che la società RAGIONE_SOCIALE ebbe a disattivare la sua utenza telefonica a seguito dell’invio, il 29 giugno 2005, di un sollecito di pagamento, comprensivo della fattura di giugno di quello stesso anno, nel frattempo maturata, per l’importo di € 70,00, per un ‘totale preavviso’ di € 73.84.
Orbene, assumendo di aver corrisposto in data 7 luglio 2005 una somma pari, appunto, a quella – € 73.84 – risultante dal ‘totale preavviso’, il COGNOME lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo il distacco, affermando, in particolare, che ‘il pagamento di Euro 73,84 non può avere comunque di per sé effetto liberatorio’ e ciò ‘perché tale importo’ appariva ‘un indiscutibile errore materiale’ (essendo la somma da liquidarsi di entità superiore, comprendendo anche € 39,00, di cui alla precedente fattura dell’aprile 2005 ed oggetto di contestazione, come dal dettaglio presente nel sollecito di pagamento).
Nel pervenire a tale conclusione, tuttavia, la Corte milanese avrebbe omesso di considerare che esso COGNOME, pagando ‘tutto quanto richiestogli’ (come risultante dal ‘totale preavviso’), ‘si trovava nell’incolpevole convinzione di non avere alcuna pendenza con essa società, al di là della somma oggetto di contestazione di cui ancora attendeva la definizione’, come ulteriormente confermato dal fatto che l’importo ulteriore del quale era preteso il pagamento – € 39,00 – non coincideva con la somma, appunto, contestata.
L’omissione di tali fatti decisivi è, dunque, denunciata con il presente motivo.
5.1. Il motivo è inammissibile.
A tale esito conduce un duplice rilievo.
Per un verso, nella formulazione del motivo non sono rispettate le condizioni di ammissibilità imposte dall’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
Ai sensi, infatti, di tale norma il ricorrente non doveva limitarsi a dedurre quale fossero i fatti ‘omessi’ e la loro ‘decisività’ (aspetto, quest’ultimo, sul quale si ritornerà di seguito), ma anche il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui essi risulterebbero esistenti, nonché – ciò che non risulta, invece, avvenuto – il ‘come’ e il ‘quando’ tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).
Dubbia è, inoltre, come sopra si anticipava, la stessa allegazione – del pari necessaria, ai sensi del già richiamato art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. – della decisività dei fatti dei quali si assume omesso l’esame, essendo il ricorrente ‘tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia’ (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 13 ottobre 2022, n. 29954, Rv. 665823-01). Nella specie siffatta
dimostrazione non risulta fornita, ove si consideri che la sentenza impugnata, non solo ha negato ‘effetto liberatorio’ dell’obbligazione dell’utente al pagamento della somma di € 73.84 (giacché non corrispondente a quella spettante a RAGIONE_SOCIALE), ma ha pure affermato che l’attore ‘non fornisce prova che la somma sia stata effettivamente bonificata entro i termini di 10 giorni dalla ricezione della missiva’ di sollecito. Di talché, l’omesso esame di circostanze che dimostrerebbero – in ipotesi – come quel pagamento ‘parziale’ potesse considerarsi egualmente ‘liberatorio’, di certo non scalfirebbero la ‘ ratio decidendi ‘ fondata sull’assenza di prova di tale pagamento, donde la mancata dimostrazione della loro ‘decisività’.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale non considerato provato un fatto non contestato, ovvero la circostanza che esso COGNOME aveva provveduto al pagamento delle somme richieste ‘con bonifico bancario in data 7 luglio 2020’.
A fondamento del motivo assume, infatti, che tale documento ‘non è mai stato disconosciuto da RAGIONE_SOCIALE‘, così come mai ‘l’avvenuto pagamento è stato contestato e/o negato’, visto che essa, anzi, ‘asserisce genericamente e senza alcun riferimento che «Tutte queste ultime somme (compreso quindi il residuo non pagato) sono state tutte addebitate alla fattura 5/06 (doc. 6 fascicolo di primo grado), integralmente pagata a conferma dell’accettazione dei relativi importi’, salvo indicare erroneamente detta fattura – rileva il ricorrente – nella 5/06 e non nella 5/05.
5.2.1. Il secondo motivo è inammissibile.
A parte, invero, il riferimento – circostanza sulla quale insiste, invece, RAGIONE_SOCIALE nel proprio controricorso – ad un bonifico effettuato ‘in data 7 luglio 2020’ (da ritenersi certamente tardivo e non idoneo a precludere il distacco dell’utenza, perché si tratterebbe di pagamento effettuato addirittura nel corso del giudizio di rinvio), giacché esso appare, all’evidenza, frutto di errore materiale del
ricorrente, deve rilevarsi che la contestazione di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non rispetta i requisiti di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.
L’osservanza di tale disposizione esige, infatti, la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte, e, dunque, che il ricorrente abbia provveduto sia ad ‘indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese’, sia ad inserire nel ricorso ‘la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi’ (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad ‘indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto’ (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 64438301).
Nel caso in esame, infatti, viene riprodotta un’affermazione di RAGIONE_SOCIALE senza chiarire a quale suo scritto defensionale si riferisca e, dunque, quale sia stata la fase processuale di ‘adduzione’ della tesi, asseritamente non contestata, poi disattesa dal giudice.
Inoltre, il passo riportato fa generico riferimento ad un ‘residuo non pagato’, senza che si comprenda se esso sia proprio quello di € 39.00, di cui alla fattura di aprile 2005 (ovvero, quello indicato – nel dettaglio del sollecito di pagamento per cui è causa – unitamente all’importo di € 70,00, di cui alla fattura del successivo mese di maggio), residuo che, per giunta, si assume addebitato ‘alla fattura 5/06’, con un riferimento che il ricorrente pretende di ‘correggere’ in ‘fattura 5/05’. Ciò che dimostra, vieppiù, l’assenza di intellegibilità della censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte ambrosiana condannato l’attore alle spese di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compresi quelli che avevano sancito – erroneamente –
l’improcedibilità della domanda risarcitoria, nonché il precedente giudizio di legittimità che aveva cassato tale statuizione, e ciò ancorché esso COGNOME fosse risultato vittorioso all’esito di tale giudizio e RAGIONE_SOCIALE non avesse avanzato domanda in tal senso.
5.3.1. Il terzo motivo è infondato.
Nella liquidazione delle spese di lite, la Corte milanese – quale giudice del rinvio – si è uniformata all’orientamento espresso da questa Corte e secondo cui ‘il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite’, donde ‘può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte’ (Cass. Sez. 1, sent. 9 ottobre 2015, n. 20289, Rv. 637441-01), e ciò perché ‘il potere del giudice di rinvio, al quale sia stato demandato il compito di provvedere in ordine alle spese, concerne non solo la liquidazione di tutte le spese per le varie fasi del processo, ma implica altresì il potere di attribuire secondo l’esito definitivo della lite e con considerazione globale di essa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti’ (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2008, n. 15483, Rv. 603368-01, Cass. Sez. 2, sent. 12 settembre 2014, n. 19345, Rv. 633115-01).
Quanto, poi, all’assenza (presunta, giacché contestata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE) della domanda di parte, deve applicarsi il principio secondo cui ‘la condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il
giudice procedervi, ai sensi dell’art. 91 cod. proc. civ., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa’ (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 19 ottobre 2022, n. 30729, Rv. 66617101).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore della controricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P .R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione