Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21925 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21925 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2171/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi da ll’RAGIONE_SOCIALE e domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Lecce, n. 787/2018, pubblicata il 6 luglio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, inserito, quindi, nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, distaccato presso l’ETI, trasformatosi in spa, con successiva incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE, da ora RAGIONE_SOCIALE, e, infine, colloca to nell’area III, fascia F1, nel ruolo unico del MEF, sezione ad esaurimento ex ETI, con trasferimento presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE di Brindisi, ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1804/2015, nella parte in cui non aveva accolto la sua domanda ex art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010, di riconoscimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente di destinazione, del trattamento economico goduto presso RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Lecce, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 787/2018, ha rigettato il gravame.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE si sono difesi con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta l ‘omesso esame di un fatto decisivo in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato la documentazione prodotta e dalla quale risultava che egli era stato trasferito e non solo distaccato presso RAGIONE_SOCIALE.
La doglianza è inammissibile , non potendo l’omesso esame di un fatto decisivo essere contestato in sede di legittimità in presenza, come nella specie, di una c.d. doppia conforme.
Inoltre, nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348 ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto
RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. 3, n. 5947 del 28 febbraio 2023), il che, nella presente controversia, non è stato fatto in maniera dettagliata.
Si rileva, altresì, che la critica RAGIONE_SOCIALEa valutazione (o RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame) RAGIONE_SOCIALEa documentazione agli atti non può essere avanzata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 5, c.p.c.
Infine, si sottolinea che, con la sua doglianza, il ricorrente chiede, nella sostanza, un nuovo esame RAGIONE_SOCIALEe prove agli atti, attività che è preclusa in sede di legittimità.
2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, commi 2, 4 e 8, d.lgs. n. 283 del 1998 e RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di Armonizzazione contrattuale siglato dall’RAGIONE_SOCIALE il 18 marzo 2002 e dei CCNL del Comparto Ministeri 19982001 e 2006-2009, nonché degli artt. 3 e 36 Cost. e 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006, con riferimento alla parte RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello che aveva confermato quella di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento nell’area III pos. Ec. F3 ex art. 4, comma 4, citato poiché il personale trasferito all’ETI – e alla società per azioni in cui quest’ultimo era stato trasformato -aveva diritto a essere riammesso su domanda nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria, con riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità corrispondente al servizio prestato e RAGIONE_SOCIALEa posizione economica che avrebbe conseguito presso la detta amministrazione, se non fosse transitato nell’ETI o nelle menzionate società.
La doglianza è infondata.
Infatti, Cass., Sez. L, n. 5112 del 3 marzo 2010 ha affermato che l’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998, si riferisce unicamente al personale trasferito all’RAGIONE_SOCIALE e alle società indicate, e non anche a quello inserito nel ruolo ad esaurimento e soltanto distaccato temporaneamente presso l’RAGIONE_SOCIALE e le dette società.
La norma, infatti, intende garantire una riammissione nella P.A. al personale in esubero (ormai alle dipendenze di un soggetto privato), il quale, altrimenti,
sarebbe soggetto ad una procedura di licenziamento collettivo (si veda, in motivazione, Cass., Sez. L, n. 5092 del 26 febbraio 2024).
Come accertato dalla Corte d’appello di Lecce, invece, il ricorrente non è mai stato trasferito all’RAGIONE_SOCIALE, presso cui egli era stato solo distaccato
Pertanto, alla sua situazione non può applicarsi il menzionato art. 4, comma 4.
A ciò si aggiunga che Cass., Sez. L, n. 1386 del 18 gennaio 2019 (non massimata) ha rilevato che l’inserimento del personale già appartenente all’RAGIONE_SOCIALE è avvenuto in un ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF, cui non corrispondevano relativi posti nell’organico, circostanza questa autonoma rispetto al pagamento, da parte del RAGIONE_SOCIALE, del trattamento economico, o all’esercizio dei poteri datoriali cui danno rilievo gli attuali ricorrenti.
Questo rende evidente che il ricorrente non può essere considerato dipendente di ruolo del RAGIONE_SOCIALE e che egli non ha diritto ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEa procedura ex art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 283 del 1998.
Quanto al richiamo, contenuto nel secondo motivo di ricorso, all’art. 1, comma 563, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 296 del 2006, si osserva che esso non sembra coerente con la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente (egli domanda l’equiparazione del suo trattamento economico a quello goduto presso il BAT) il quale, peraltro, non indica quale parte RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata si sarebbe posta in contrasto con tale disposizione.
2) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, e a rimborsare le spese prenotate a debito;
attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 20