Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5935 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18008-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
RIEMMA DOMENICO
R.G.N. 18008/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/11/2023
giurisdizione Cooperative di cui al d.P.R. 602 del 1970. RAGIONE_SOCIALE per la disoccupazione.
-intimato –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 661 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 2 febbraio 2017 (R.G.N. 400/2016).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 12 luglio 2017 e affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza n. 661 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia, depositata il 2 febbraio 2017, che ha accolto il gravame dei signori NOME e NOME COGNOME e, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale di Verona, ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a erogare in favore de gli appellanti l’indennità di disoccupazione, con interessi di legge dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa.
-Il signor NOME resiste con controricorso, notificato il 31 agosto 2017.
Il signor NOME COGNOME non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4quater , e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Per quanto in questa sede ancora rileva, i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno dedotto di aver lavorato, rispettivamente fino al 22 ottobre 2013 e fino al primo febbraio 2013, per RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE cooperativa
di facchinaggio ricompresa nell’elenco di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
In base a tali allegazioni, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Verona di accertare il diritto di percepire l’indennità di disoccupazione ASPI e di condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere l’indennità nella misura prevista dalla normativa vigente.
Il Tribunale di Verona ha respinto il ricorso dei lavoratori e la pronuncia è stata riformata dalla Corte d’appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha argomentato che, anche nel regime antecedente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 3 aprile 2001, n. 142, i soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe società cooperative sono equiparati ai lavoratori subordinati per quel che attiene all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa tutela contro la disoccupazione involontaria. Irrilevanti, in senso contrario, sono le previsioni del d.P.R. n. 602 del 1970.
A favore degli appellanti, legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro subordinato, spetta l’indennità di disoccupazione, con interessi di legge «dal 121° giorno successivo alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa al saldo» (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
2. -Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 4, lettera b ), 27 e 28, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92, in riferimento a ll’art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, a ll’art. 24, commi 2 e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 giugno 1997, n. 196, a ll’art. 1, comma 3, a ll’art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 aprile 2001, n. 142, a ll’art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, agli artt. 37, primo comma, e 40, n. 7, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e all’art. 15 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Venezia nel riconoscere l’indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei signori COGNOME e
NOME, soci lavoratori di una cooperativa inclusa nel d.P.R. n. 602 del 1970, e, in particolare, nel reputare i lavoratori assoggettati all’assicurazione contro la disoccupazione anche prima del gennaio 2013, considerando lo svolgimento di attività, nel relativo periodo, utile a raggiungere il requisito contributivo per ottenere l’indennità ASPI per l’anno 2013 .
La decisione impugnata non terrebbe conto RAGIONE_SOCIALEa speciale normativa vigente per le società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, che disporrebbe in termini generali «l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa tutela contro la disoccupazione involontaria per tutti i soci-lavoratori (dipendenti)», «a prescindere dalla forma di retribuzione» (pagina 15 del ricorso).
Solo con l’ art. 2, comma 38, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, l’assicurazione contro la disoccupazione sarebbe stata estesa anche ai soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970. La legge citata, all’art. 2, comma 27, avrebbe poi delineato la disciplina transitoria, graduando le modalità applicative del nuovo regime di tutela.
Pertanto, i lavoratori non potrebbero far valere il requisito contributivo nel periodo antecedente al licenziamento, in quanto tutto il periodo anteriore al primo gennaio 2013 ricadrebbe in una diversa disciplina, «esclusa dalla tutela apprestata dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria» (pagina 18 del ricorso per cassazione).
-Il ricorso è fondato.
-Occorre dare continuità ai principi espressi da questa Corte, e richiamati nella memoria illustrativa del ricorrente, in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative che svolgono, come si riscontra nella fattispecie odierna, le attività di cui all’elenco allegato al d.P. R. n. 602 del 1970 (Cass., sez.
lav., 14 settembre 2021, n. 24693; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25399).
Le pronunce richiamate , dopo aver passato in rassegna l’evoluzione normativa e le innovazioni apportate dalla legge n. 196 del 1997 e dalla legge n. 142 del 2001, hanno posto l’accento sulla particolarità RAGIONE_SOCIALEa disciplina recata dal d.P.R. n. 602 del 1970 e hanno puntualizzato che, solo a distanza di un decennio dalle riforme del 2001, «il legislatore è intervenuto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, legge n. 92 del 2012, con effetto dal primo gennaio 2013, per estendere l’ assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 cit., ampliando le tutele a ssicurative ivi elencate, con l’ aggiunta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012 cit.). Con la stessa riforma del 2012 il legislatore ha esteso il campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3, comma 1, legge n. 92 cit.) aggiungendo il comma 3bis all’ art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223, recante analitica indicaz ione RAGIONE_SOCIALEe imprese oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ intervento normativo estensivo, imprese esercenti attività i cui dipendenti non erano coperti, prima di allora, dalla predetta protezione previdenziale. Infine la tutela previdenziale introdotta a decorrere dal 2013 ha reso necessaria l’ emanazione di disposizioni transitorie volte a di sciplinare l’ entità RAGIONE_SOCIALEa contribuzione e RAGIONE_SOCIALEa prestazione, graduandone le modalità applicative (art. 2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92 cit.; artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e RAGIONE_SOCIALEe Politiche Sociali n. 71253 del 2013)» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 12 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALEa sua successione diacronica si può evincere «l’ assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria per i soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell ‘ allegato al d.P.R. n. 602, colmata solo con interventi
legislativi e disposizioni di rango subprimario con effetto graduale dal 2013» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 13 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
È proprio l’espresso intervento RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, menzionata anche dalla parte ricorrente a supporto de ll’impugnazione , a confermare «l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 15 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
La tutela contro la disoccupazione è demandata alle scelte discrezionali del legislatore, nel contesto di un ragionevole bilanciamento del complesso degl’interessi coinvolti nell’attuazione graduale dei principi costituzionali, anche alla luce RAGIONE_SOCIALEa concreta e attuale disponibilità RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte agl’impegni di spesa.
A tale attuazione graduale rispondono, nel caso di specie, le scelte del legislatore, volte a dare compiuta attuazione alla tutela contro la disoccupazione involontaria nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe particolari cooperative contemplate dal d.P.R. n. 602 del 1970 e a modulare i corrispondenti obblighi contributivi, che a tale tutela si raccordano.
Tali scelte discrezionali, improntate alla necessaria gradualità, insita nelle riforme di sistema di ragguardevole impatto finanziario, e all’altrettanto necessaria ridefinizione del complessivo assetto RAGIONE_SOCIALEa tutela applicabile alle società cooperative e degli obblighi connessi, non appaiono manifestamente irrazionali ed arbitrarie.
Non si ravvisano, dunque, i profili d’illegittimità costituzionale segnalati dalla parte controricorrente, al fine di sollecitare l’indiscriminata e d immediata estensione di una tutela che postula innovazioni organiche e complessive, anche in punto di profili
contributivi, e involge opzioni eminentemente discrezionali di politica legislativa, da ponderare alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili.
5. -Devono essere condivise, in ultima analisi, le conclusioni cui questa Corte è giunta, sulla scorta di una ricognizione del dato normativo che ha trovato conferma anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30552, e 13 ottobre 2022, n. 29976) e che gli argomenti prospettati nel controricorso non inducono a rimeditare : «l’ esclusione dei soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe società e degli enti cooperativi eser centi le attività indicate nell’ elenco allegato al d.P.R. n. 602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall’ assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012 comportava l ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale e RAGIONE_SOCIALEa correlativa obbligazione contributiva» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 16 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
6. -Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto.
Ne consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
7. -Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEe originarie domande proposte dai signori COGNOME e NOME.
Invero, secondo le puntuali deduzioni del ricorso (pagina 18), non confutate nel controricorso, tali domande presuppongono la tutela contro la disoccupazione involontaria anche per il periodo antecedente al primo gennaio 2013, poiché, solo per questa via, si potrebbe raggiungere il requisito contributivo indispensabile per accedere alla prestazione richiesta.
8. -La complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca recente hanno visto l’intervento chiarificatore di questa Corte, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta le originarie domande proposte dai signori NOME COGNOME e NOME COGNOME ; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione