Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4936 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 2319-2017 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 828 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 21 novembre 2016 (R.G.N. 933/2012).
R.G.N. 2319/2017
COGNOME.
Rep.
C.C. 16/11/2023
giurisdizione Cooperative di cui al d.P.R. 602 del 1970. RAGIONE_SOCIALE per la disoccupazione.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso notificato il 13-23 gennaio 2017 e affidato a un unico motivo, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione la sentenza n. 828 del 2016 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro, depositata il 21 novembre 2016, che ha respinto il gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima città e il riconoscimento del diritto RAGIONE_SOCIALEa NOME NOME di percepire l’indennità di disoccupazione, dopo essere stata licenziata dalla cooperativa presso la quale lavorava.
-La NOME NOME resiste con controricorso, notificato il 3 marzo 2017.
-La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio (art. 380bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale argomenta che l’assicurazione per la disoccupazione involontaria, l’indennità di mobilità e il trattamento di fine rapporto si applicano a tutti i soci RAGIONE_SOCIALEe cooperative di lavoro, «senza distinzione tra soci legati alla società dal normale vincolo associativo e soci nel cui rapporto con la società sono rinvenibili anche gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato» (pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
È fondata, pertanto, la domanda proposta dalla NOME NOME, che «era stata socio-lavoratore, per alcuni anni, per una cooperativa fino al giugno 2009 e dal settembre 2009 al giugno 2010
dipendente di altra cooperativa, dalla quale in ultimo era stata licenziata» (pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata). Né merita censure la pronuncia del Tribunale di Catanzaro, che ha considerato ininfluente la riconducibilità RAGIONE_SOCIALEe cooperative a quelle individuate dal d.P.R. n. 602 del 1970 e dai successivi decreti di attuazione.
2. -Con l’unico motivo di ricorso (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, RAGIONE_SOCIALE‘art. 24, commi 2 e 5, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 giugno 1997, n. 196, RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1, comma 3, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 aprile 2001, n. 142, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, tutti in relazione agli artt. 37, primo comma, e 40, n. 7, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e all’art. 15 RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Avrebbe errato la Corte d’appello di Catanzaro nel riconoscere l’indennità ordinaria di disoccupazione, per l’anno 2010, anche per i soci lavoratori dipendenti di società cooperative che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, come i servizi di pulizia.
La decisione impugnata richiamerebbe la disciplina generale dettata dall’art. 24 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 196 del 1997, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa speciale normativa vigente per le società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, che disporrebbe «l’esclusione espressa RAGIONE_SOCIALEa tutela contro la disoccupazione involontaria» (pagina 13 del ricorso per cassazione), per tutti i soci lavoratori dipendenti, «a prescindere dalla forma di retribuzione» con o senza partecipazione agli utili (pagina 14 del ricorso). Tale esclusione varrebbe sino all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 38, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. -Il ricorso è fondato.
-Occorre dare continuità ai principi espressi da questa Corte in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci
lavoratori di cooperative che svolgono le attività di cui all’elenco allegato al d.P.R. n. 602 del 1970, in una fattispecie sovrapponibile a quella odierna (Cass., sez. lav., 14 settembre 2021, n. 24693; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 20 settembre 2021, n. 25399).
Le pronunce richiamate , dopo aver passato in rassegna l’evoluzione normativa e le innovazioni apportate dalla legge n. 196 del 1997 e dalla legge n. 142 del 2001, hanno posto l’accento sulla particolarità RAGIONE_SOCIALEa disciplina recata dal d.P.R. n. 602 del 1970 e hanno puntualizzato che, solo a distanza di un decennio dagl’interventi riformatori del 2001, «il legislatore è intervenuto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, legge n. 92 del 2012, con effetto dal primo gennaio 2013, per estendere l’ assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 cit., ampliando le tutele a ssicurative ivi elencate, con l’ aggiunta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012 cit.). Con la stessa riforma del 2012 il legislatore ha esteso il campo di applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3, comma 1, legge n. 92 cit.) aggiungendo il comma 3bis all’ art. 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 223, recante analitica indicaz ione RAGIONE_SOCIALEe imprese oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ intervento normativo estensivo, imprese esercenti attività i cui dipendenti non erano coperti, prima di allora, dalla predetta protezione previdenziale. Infine la tutela previdenziale introdotta a decorrere dal 2013 ha reso necessaria l’ emanazione di disposizioni transitorie volte a di sciplinare l’ entità RAGIONE_SOCIALEa contribuzione e RAGIONE_SOCIALEa prestazione, graduandone le modalità applicative (art. 2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92 cit.; artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e RAGIONE_SOCIALEe Politiche Sociali n. 71253 del 2013)» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 12 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa normativa e RAGIONE_SOCIALEa sua successione diacronica si può evincere «l’ assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria
per i soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell ‘ allegato al d.P.R. n. 602, colmata solo con interventi legislativi e disposizioni di rango subprimario con effetto graduale dal 2013» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 13 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
È proprio l’espresso intervento RAGIONE_SOCIALEa legge n. 92 del 2012, menzionata anche dalla parte ricorrente a supporto del l’impugnazione , a confermare «l’esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 15 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
Devono essere condivise, pertanto, le conclusioni cui questa Corte è giunta, sulla scorta di una ricognizione del dato normativo che ha trovato conferma anche nelle pronunce successive (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2022, n. 30552, e 13 ottobre 2022, n. 29976) e che gli argomenti prospettati nel controricorso non inducono a rimeditare: «l’ esclusione dei soci lavoratori RAGIONE_SOCIALEe società e degli enti cooperativi eser centi le attività indicate nell’ elenco allegato al d.P.R. n. 602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall’ assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012 comportava l ‘ insussistenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale e RAGIONE_SOCIALEa correlativa obbligazione contributiva» (sentenza n. 24693 del 2021, cit., punto 16 RAGIONE_SOCIALEe Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione ).
4. -Il ricorso, pertanto, dev’essere accolto.
Ne consegue la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
5. -Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo
comma, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda proposta dalla NOME.
6. -La complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni dibattute, che solo in epoca recente hanno visto l’intervento chiarificatore di questa Corte, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta dalla NOME NOME; compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione