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Disoccupazione soci cooperative: esclusa prima del 2013

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4936/2024, ha stabilito che i soci lavoratori di specifiche cooperative, come quelle di pulizia, non avevano diritto all’indennità di disoccupazione prima del 1° gennaio 2013. La Corte ha chiarito che il tema della disoccupazione soci cooperative è stato disciplinato solo con la riforma del 2012, negando il diritto alla prestazione per un licenziamento avvenuto nel 2010 e ribaltando le precedenti decisioni di merito.

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Pubblicato il 3 novembre 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Disoccupazione Soci Cooperative: La Cassazione Nega il Diritto Prima della Riforma del 2013

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione a lungo dibattuta: la tutela della disoccupazione soci cooperative. Con la decisione in esame, i giudici supremi hanno stabilito che i soci lavoratori di specifiche categorie di cooperative, individuate da una normativa del 1970, non avevano diritto all’indennità di disoccupazione involontaria per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2013. Questa pronuncia chiarisce l’evoluzione legislativa e le sue implicazioni pratiche per migliaia di lavoratori.

I Fatti del Caso

Il caso nasce dalla richiesta di una socia-lavoratrice di una cooperativa, che, dopo essere stata licenziata nel 2010, si era vista negare dall’ente previdenziale il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello le avevano dato ragione, affermando che la tutela contro la disoccupazione dovesse applicarsi a tutti i soci lavoratori, a prescindere dal tipo di cooperativa. L’ente previdenziale, non condividendo questa interpretazione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che una normativa speciale escludeva esplicitamente questa categoria di lavoratori dalla tutela fino a un intervento legislativo specifico.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’ente previdenziale, ribaltando completamente le sentenze precedenti. Ha annullato la decisione della Corte d’Appello e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato la domanda originaria della lavoratrice. Secondo la Suprema Corte, la normativa in vigore all’epoca del licenziamento (2010) escludeva espressamente i soci lavoratori delle cooperative rientranti nell’elenco del d.P.R. n. 602 del 1970 (come quelle operanti nel settore dei servizi di pulizia, facchinaggio e trasporto) dalla copertura assicurativa contro la disoccupazione.

Le Motivazioni: un’analisi della normativa sulla disoccupazione soci cooperative

Il cuore della decisione risiede nell’analisi della successione delle leggi nel tempo. La Corte ha sottolineato che, sebbene leggi successive (come quelle del 1997 e del 2001) abbiano modificato la disciplina dei soci lavoratori, non avevano abrogato la disciplina speciale e derogatoria prevista dal d.P.R. n. 602 del 1970. Quest’ultima prevedeva una “esclusione espressa della tutela contro la disoccupazione involontaria”.

Il punto di svolta, evidenziano i giudici, è rappresentato dalla Legge n. 92 del 2012 (la cosiddetta “Riforma Fornero”). È stato proprio questo intervento legislativo a estendere, con effetto dal 1° gennaio 2013, l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (allora denominata ASPI) anche ai soci lavoratori delle cooperative fino a quel momento escluse. L’esistenza stessa di una legge del 2012 volta a includere questi lavoratori, argomenta la Corte, è la prova che prima di quella data essi non fossero tutelati. In altre parole, il legislatore ha dovuto creare un diritto che prima non esisteva, e tale diritto non può avere efficacia retroattiva.

Conclusioni

La pronuncia della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche. Stabilisce in modo definitivo che il diritto all’indennità di disoccupazione per i soci lavoratori delle cooperative operanti nei settori indicati dal d.P.R. n. 602/1970 è sorto solo a partire dal 1° gennaio 2013. Qualsiasi richiesta relativa a periodi di disoccupazione antecedenti a tale data è, pertanto, infondata. Questa decisione chiarisce il perimetro temporale di applicazione delle tutele previdenziali e conferma il principio fondamentale secondo cui le nuove leggi, salvo espressa previsione contraria, non possono retroagire per regolare situazioni passate.

Un socio-lavoratore di una cooperativa ha sempre diritto all’indennità di disoccupazione in caso di licenziamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per i soci lavoratori di cooperative rientranti in specifiche categorie (elencate nel d.P.R. n. 602/1970, come servizi di pulizia e facchinaggio), il diritto all’indennità di disoccupazione è stato introdotto solo a partire dal 1° gennaio 2013.

Quale legge ha esteso l’assicurazione per la disoccupazione ai soci lavoratori delle cooperative precedentemente escluse?
È stata la legge n. 92 del 28 giugno 2012 (nota come “Riforma Fornero”) che, con effetto dal 1° gennaio 2013, ha esteso l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione a queste categorie di soci lavoratori.

La decisione della Corte di Cassazione ha effetto retroattivo?
No, la decisione non ha effetto retroattivo. Essa chiarisce che la tutela non esisteva prima del 2013, quindi non può essere applicata a eventi di disoccupazione, come un licenziamento, avvenuti prima di tale data. La legge n. 92 del 2012 ha introdotto il diritto per il futuro, non per il passato.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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