Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6159 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6159 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13122-2023 proposto da;
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2189/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 328/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n.2189/22, la Corte d’appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado che aveva
Oggetto
Indennità
disoccupazione agricola
R.G.N. 13122/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/02/2026
CC
respinto la domanda di NOME COGNOME di condanna dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per il nucleo familiare relativamente all’anno 2016.
Riteneva la Corte che l’appello fosse privo del requisito di specificità, poiché non sottoponeva a critica le ragioni sottese alla pronuncia di primo grado, ovvero: per quanto riguardava l’indennità di disoccupazione, la mancanza di prova del biennio di anzianità assicurativa e, per quanto riguardava l’assegno per il nucleo familiare, l’omessa allegazione del le autocertificazioni in ordine ai componenti del nucleo familiare e al reddito del nucleo stesso. L’odierno ricorrente era condannato anche alle spese di lite del grado.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo, per non avere la Corte d’appello considerato che mai l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva contestato il rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per 150 giornate, come del resto risultante dai documenti prodotti.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione ed errata applicazione dell’art.152 d.a. c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato l’odierno ricorrente alle
spese di lite nonostante la dichiarazione reddituale prodotta.
Il primo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha concluso in dispositivo per il rigetto dell’appello , ma tutta la motivazione è incentrata sul difetto di specificità dell’atto di gravame , il quale non conteneva una critica alle ragioni della pronuncia di primo grado (art.434 c.p.c.) . In particolare, l’atto d’appello non aveva censurato la duplice affermazione secondo cui : per quanto riguardava l’indennità di disoccupazione, COGNOME non aveva provato il biennio di anzianità assicurativa e, per quanto riguardava l’assegno per il nuc leo familiare, non aveva allegato le autocertificazioni in ordine ai componenti del nucleo familiare e al reddito del nucleo stesso.
Data tale ratio decidendi , anche l’odierno primo motivo si mostra inammissibile per difetto di specificità. Esso infatti non si parametra con gli argomenti della sentenza impugnata, ma ripropone le deduzioni di merito già svolte in appello, ovvero che era dimostrato e non contestato lo svolgimento di effettivo rapporto di lavoro agricolo nel 2016 per 150 giornate. Nulla però dice il motivo sul biennio di anzianità assicurativa richiesta ai fini dell’indennità di disoccupazione, né sui requisiti reddituali e familiari ai f ini dell’assegno .
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso difetta di autosufficienza nel momento in cui si limita a riferire la presenza delle dichiarazioni ex art.152 disp.att. c.p.c. per i gradi di merito senza localizzare le produzioni svolte all’uopo in primo e secondo grado, e
senza trascrivere o riportare in modo compiuto il contenuto delle stesse nel ricorso.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza del ricorrente. La dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c. contenuta in ricorso non è infatti stata sottoscritta personalmente dalla parte, la quale ha invece sottoscritto soltanto la procura difensiva, e tale sottoscrizione risulta inidonea a surrogare la mancanza di quella relativa alla dichiarazione reddituale.
ensi del d.P.R. n. 115
del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.