Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6995 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6995 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
Oggetto
R.G.N.10713/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 27/02/2026
CC
ORDINANZA
sul ricorso 10713-2023 proposto da:
AMMENDOLA NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1145/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/11/2022 R.G.N. 541/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna la sentenza n. 1145/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro che, in accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha riformato la decisione del Tribunale di Lamezia Terme e respinto il ricorso in opposizione ad avvisi di addebito portanti crediti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per ripetizione di indennità di disoccupazione agricola indebitamente erogata negli anni dal 2006 al 2008.
Propone due motivi di censura, cui resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 27 febbraio 2026, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La sentenza è censurata per due motivi, così rubricati.
1.Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte d’Appello è entrata nel merito RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa cancellazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli avvenuta nell’anno 2017, questione non attinente al giudizio di opposizione ad avviso di addebito ma oggetto di altro giudizio di merito tendente ad ottenere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa validità del rapporto di lavoro instaurato tra la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente, giudizio al momento del ricorso pendente in primo grado dinanzi al G.L. di Lamezia Terme.
In merito alla condanna alle spese processuali.
La Corte d’Appello ha condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali del grado di appello e del primo grado pur essendo presenti in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione rispettivamente apposta in calce al ricorso di primo grado e
allegata al fascicolo di secondo grado attestante la titolarità di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia determinata dalla legge.
La Corte ha motivato come segue.
-L’appellata aveva proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito con i quali era chiesto il pagamento di € 3.393,38 a titolo di ripetizione di indennità di disoccupazione agricola indebitamente erogate negli anni dal 2006 al 2008, indebito conseguente alla cancellazione degli elenchi anagrafici disposta a seguito di verbale di accertamento ispettivo redatto nei confronti del preteso datore di lavoro.
-La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa pretesa di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE perché formulata oltre il termine quinquennale di cui all’art.8, del D.P.R. n. 818/1957 ed eccepito la sopravvenuta prescrizione del diritto di ripetizione fatto valere dal l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
-Il Tribunale, ritenuto che ‘dal fascicolo di parte ricorrente’ si evincesse ‘la pendenza del ricorso giudiziario riguardo al merito RAGIONE_SOCIALEe pretese contenute negli avvisi di addebito opposti’ e constatato che non risultava essere ancora intervenuto, con rif erimento a quel giudizio, ‘un provvedimento esecutivo del giudice’, così come richiesto dall’art.24, comma 3, del d.lgs. n. 46/1999, aveva accolto la domanda e dichiarato l’inefficacia degli opposti avvisi di addebito.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE assume l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza sotto diversi profili.
-Il primo elemento determinante ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda concerne l’eccezione di decadenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.22 del d.l. n. 7/1970.
NOME sigNOME è stata, infatti, cancellata dagli elenchi per le giornate di cui si discute con il II° elenco trimestrale
pubblicato telematicamente il 1592017, ma il ricorso amministrativo al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta essere stato proposto ben oltre il termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall’art.22 del D.L. n. 7/1970 e precisamente in data 26 marzo 2018, per come risulta dagli atti versati in giudizio dalla stessa ricorrente. L’avvenuta cancellazione risulta essere stata comunicata alla ricorrente con specifica comunicazione individuale ricevuta in data 3112018, per cui anche rispetto tale ulteriore comunicazione si deve constatare la consumazione del termine di decadenza di cui al citato art.22.
-Anche a non voler tenere conto RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta decadenza, comunque, è pacifico che nel giudizio di impugnazione dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli, gravi sull’assicurato l’onere di provare l’effettiva sus sistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, che è elemento costitutivo del diritto alla reiscrizione: la ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova al riguardo.
Il primo motivo, con cui ci si duole del fatto che la Corte avrebbe pronunciato oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda, entrando nel merito RAGIONE_SOCIALEa cancellazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli, che era questione non attinente al giudizio vertente in tema di opposizione ad avviso di addebito, è infondato.
Emerge dalla sentenza che l’eccezione era stata sollevata fin dal primo grado di giudizio ed è stata ribadita in sede di appello come motivo di censura (pagina 2 sent.).
Nel caso in cui l’iscrizione negli elenchi sia venuta meno per essere il lavoratore stato cancellato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE come accaduto nel caso di specie -questa Corte ha sempre ribadito che la prestazione non può essere riconosciuta se non in presenza
RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione, previa impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli nel termine decadenziale di cui all’art.22 del d.l. n. 7/1970 (Cass. n. 6229/2019, n.10089/2024, n.23648/2025).
Il sistema RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, quale presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali, è giustificato «dalla obiettiva difficoltà di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa effettività RAGIONE_SOCIALEa prestazione in un settore peculiare come quello agricolo, caratterizzato dall’essere l’attività lavorativa spesso discontinua e prestata in favore di una pluralità di diversi datori di lavoro nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno». In tale contesto, contraddistinto dalla «oggettiva difficoltà di accertamento dei fatt i», s’inquadra, dunque, l’imposizione «di un termine di decadenza per la contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di non inclusione» (Corte Cost. n.192/2005). Anche il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, nel respingere i dubbi di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa in esame, ha posto l’accento sull’esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l’accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost. n.192/2005).
Sulla base di tali principi è stato ulteriormente affermato che non è configurabile un’autonoma azione di accertamento del diritto di conseguire le prestazioni previdenziali, con conseguente irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione tempestiva dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALE‘I stituto, che di tale diritto rappresentano, per contro, l’imprescindibile presupposto e, dunque, l’illegittimità
del provvedimento di cancellazione non può essere accertato incidenter tantum , al di fuori del termine decadenziale d’impugnazione (Cass. n.10089/2024, n.23648/2025).
L’inammissibilità di un accertamento incidenter tantum è stata affermata in un caso analogo al presente, in cui la domanda giudiziale del lavoratore era tesa a contestare la pretesa restitutoria RAGIONE_SOCIALE‘Istituto per l’indennità di disoccupazione agricola erogata.
La questione RAGIONE_SOCIALEa decadenza è preliminare e ostativa a qualsiasi valutazione nel merito circa la sussistenza di un rapporto lavoro, trattandosi di questione funzionale all’accertamento del diritto alla prestazione di disoccupazione, accertamento che, però, è precluso in assenza di impugnazione del provvedimento di cancellazione.
Del resto, «il principio RAGIONE_SOCIALEa corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod.proc.civ., che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALEe parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione RAGIONE_SOCIALE‘azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 532 del 1990; 919 del 1999; 18991 del 2003; 6945 del 2007; 6757 del 2011)» (Cass. 10957/2018; così anche Cass. n. 25966/2017)» ciò che non è accaduto nella specie.
Il secondo motivo di doglianza è inammissibile.
Si lamenta che la Corte abbia condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese ‘pur essendo presente in atti dichiarazione sostitutiva di
certificazione rispettivamente apposta in calce al ricorso di primo grado e allegata al fascicolo di secondo grado attestante la titolarità di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore alla soglia determinata dalla legge’: nel motivo non vengono, però, trascritte le dichiarazioni de quibus , non è indicato se gli atti sono stati prodotti (né, tanto meno, gli stessi vengono identificati).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Al rigetto non consegue condanna alle spese essendo presente dichiarazione 152 disp. att. per il giudizio di Cassazione.
Va dato atto dei presupposti RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass. S.U. n. 4315/2020).
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 febbraio 2026.
La Presidente NOME COGNOME