Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30180 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 1145/2023 R.G. proposto da:
COGNOME e COGNOME il primo rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso e il secondo da sé stesso ai sensi dell ‘ art. 86 c.p.c., domicilio digitale come in atti
– ricorrenti –
contro
BISOGNO NOME
– intimata –
avverso la sentenza n. 3726/2022 del Tribunale di Salerno, depositata il 26.10.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.9.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Gli avvocati COGNOME e NOME COGNOME nella qualità di difensori distrattari, intimarono ad NOME COGNOME precetto per il pagamento dell ‘ importo complessivo di € 1.506,64. L’ intimata propose opposizione per contestare la debenza della sola somma di € 344,87, oltre oneri fiscali e previdenziali. Il Giudice di pace di Salerno, con sentenza n. 3808/2014, dichiarò non dovuta la somma di € 229,12 contenuta nel precetto opposto, condannando i creditori al pagamento delle spese processuali. Questi ultimi impugnarono la decisione, ma il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice d ‘ appello, dichiarò inammissibile il gravame con sentenza n. 272/2017, ritenendo che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata secondo equità e condannando gli appellanti al pagamento delle spese processuali nella misura di € 1.100,00 oltre accessori. NOME e NOME COGNOME proposero ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 4354/2019, lo accolse, cassando con rinvio la sentenza impugnata; ciò sul rilievo per cui il valore delle controversie in materia di opposizione all ‘ esecuzione forzata va determinato in relazione all ‘ intera somma per cui si procede, non già a quella sola parte del credito contestata, sicché – avuto riguardo all ‘ importo precettato -doveva escludersi che il Giudice di pace potesse aver pronunciato secondo equità, con ogni conseguenza sull ‘ ammissibilità dell ‘ appello. NOME e NOME COGNOME riassunsero quindi la causa ex art. 392 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Salerno, che con sentenza del 26.10.2022, dopo aver rilevato la tardività della riassunzione, rigettò l ‘ appello, confermando la prima statuizione e regolando le spese anche del giudizio di legittimità.
N. 1145/23 R.G.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME e NOME COGNOME sulla scorta di cinque motivi, illustrati da memoria. L ‘ intimata non ha svolto difese. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione degli articoli 111 Cost. e 281sexies c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. La sentenza impugnata è nulla in quanto il Tribunale ha, a sorpresa, emesso all ‘ udienza del 26.10.2022 sentenza ex art. 281sexies c.p.c., senza avere invitato le parti a discutere oralmente la causa, con conseguente irreparabile vulnus alla difesa dei ricorrenti, i quali non hanno potuto esporre compiutamente le proprie difese e confutare le argomentazioni svolte dalla parte convenuta nella propria comparsa di risposta.
1.2 Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 101 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza è nulla in quanto il Tribunale ha rilevato di ufficio, senza che la parte resistente l ‘ avesse mai eccepita, la questione della tardività dell ‘ atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. Senonché, l ‘ omessa indicazione alle parti di una questione di fatto, oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d ‘ ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cosiddetta “della terza via” o “a sorpresa”) per violazione del diritto di difesa.
1.3 Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell ‘ art. 392 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. La sentenza è nulla in quanto il
N. 1145/23 R.G.
Tribunale ha ritenuto che l ‘ atto di riassunzione fosse tardivo valutando unicamente il giorno di iscrizione a ruolo. Invero, ai sensi dell ‘ art. 392 c.p.c., l ‘ atto di riassunzione deve essere effettuato con citazione da notificare entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione della cassazione. Per tale motivo il rispetto del termine trimestrale va verificato con riferimento alla data di notifica, non anche a quella di iscrizione a ruolo.
1.4 Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell ‘ art. 112 c.p.c. -divieto di reformatio in pejus – con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è nulla in quanto il Tribunale ha modificato in pejus il dictum della sentenza del giudice di pace, benché il debitore opponente non l ‘ avesse impugnata. L ‘ errore consiste nel fatto che il giudice del gravame non può, senza che sia proposto un appello incidentale, modificare in pejus per l ‘ appellante principale il disposto della sentenza impugnata.
1.5 Con il quinto motivo si lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata è nulla in quanto il Tribunale ha rigettato il motivo di appello con il quale gli esponenti avevano censurato la loro condanna alle spese processuali comminata dal giudice di primo grado, ed ha condannato i medesimi esponenti al pagamento sia delle spese del primo giudizio di appello, sia delle spese del giudizio di rinvio. L ‘ errore consiste nel fatto che, in caso di opposizione a precetto, laddove il credito intimato sia riconosciuto essere parzialmente legittimo, il creditore opposto non può essere condannato a pagare le spese della opposizione, potendo al più dette spese essere compensate.
2.1 -Il primo motivo è fondato.
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La sentenza impugnata (che già sul piano grafico, per la verità, denota una certa approssimazione, essendo praticamente priva di adeguata indicazione, almeno, delle parti e dei loro difensori, come previsto dall ‘ art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.) è nulla perché lesiva del diritto di difesa degli odierni ricorrenti.
Dalla documentazione versata in atti dai ricorrenti emerge che, tenutasi l ‘ udienza del 2.10.2019, il G.I. rinviò la causa all ‘ udienza del 13.1.2021, onde acquisire il fascicolo di primo grado; alla successiva udienza del 3.3.2021 (tenutasi in forma cartolare), il GOP rinviò per conclusioni all ‘ udienza del 27.4.2022; a tale ultima, il G.I., preso atto della mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, rinviò per il prosieguo all ‘ udienza del 26.10.2022. In tale ultima occasione, i ricorrenti insistettero per l ‘ accoglimento delle conclusioni rassegnate nell ‘ atto di riassunzione e il G.I. ‘trattenne’ direttamente la causa in decisione ai sensi dell ‘ art. 281sexies c.p.c.
Ora, l ‘ art. 281sexies c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis , ossia prima della parziale modifica apportata dal d.lgs. n. 149/2022) stabilisce che ‘ 1. Se non dispone a norma dell ‘ articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un ‘ udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. 2. In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria ‘.
Se, dunque, il giudice monocratico non decide di trattenere la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparsa conclusionale e replica, può
adottare il diverso schema decisorio di cui alla norma citata, ma deve invitare le parti a discutere oralmente la causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un ‘ altra fissanda, e solo all ‘ esito può esitare la sentenza, con le modalità ivi previste. L ‘ invito alla discussione, con ogni evidenza, è essenziale per una adeguata tutela del diritto di difesa, perché la parte -per effetto di una simile scelta adottata dal giudice -perde definitivamente il potere di illustrare e sunteggiare, con la comparsa conclusionale e la memoria di replica, i fatti e le questioni rilevanti ai fini della decisione, anche in relazione alla posizione dell ‘ avversario, attività all ‘ evidenza sostituita proprio dalla discussione orale della causa.
Nella specie, dal tenore del verbale d ‘ udienza del 26.10.2022 emerge che il G.I. non ha affatto invitato le parti presenti a procedere alla discussione orale della causa, trattenendo la causa in decisione dichiaratamente ai sensi dell ‘ art. 281sexies c.p.c., ma così mostrando di confondere e sovrapporre i due prima tratteggiati subprocedimenti decisori; e, quel che è più grave, precludendo agli odierni ricorrenti di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa proprio nella fase decisoria della causa: il mancato invito a discuterla, infatti, ha precluso al difensore degli odierni ricorrenti sia di illustrare oralmente le proprie ragioni, sia eventualmente di chiedere il differimento dell ‘ udienza di discussione, onde meglio approntare le proprie difese orali.
Si tratta di un vulnus senz ‘ altro idoneo a determinare la irrimediabile nullità della sentenza, a prescindere dalla stessa dimostrazione, da parte di chi ne assuma la lesività al proprio diritto di difesa, del pregiudizio effettivamente subito. Sia pur con riguardo alla fase decisoria ‘ordinari a ‘, è infatti ormai consolidata, nella
giurisprudenza di questa Corte, l ‘affermazione per cui ‘ La parte che proponga l ‘ impugnazione della sentenza d ‘ appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall ‘ avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all ‘ atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo ‘ (così, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 36596/2021).
Si tratta di un principio che, mutatis mutandis , è senz ‘ altro replicabile anche rispetto alla violazione dello schema decisorio dettato dall ‘ art. 281sexies c.p.c., proprio in ragione della già descritta irrimediabilità del vulnus apportato al diritto di difesa, indisponibile anche nella fase decisoria e, ciononostante, nella specie pregiudicato dal Tribunale salernitano in guisa ‘autoevidente’ (si veda, sul tema, Cass. n. 27424/2023).
3.1 -I restanti motivi, attinenti al merito del gravame inopinatamente definito con lo scorretto procedimento qui rilevato, restano conseguentemente assorbiti.
N. 1145/23 R.G.
4.1 -In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre i restanti sono assorbiti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che procederà ad un nuovo esame dell ‘ appello e provvederà sulle spese di entrambi i giudizi di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, che provvederà sulle spese di entrambi i giudizi di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno