Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 20112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 20112 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
sul ricorso 22317/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME ; REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
AUTORITA’ DI BACINO DELLE ALPI ORIENTALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, BELLE ARTI E PAE SAGGIO PER L’RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE ;
– controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE REGIONE DEL VENETO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 143/2023 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il15/09/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 143/2023 il Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche (da ora T.S.A.P.) ha respinto il ricorso e relativi motivi aggiunti con i quali, in sintesi, RAGIONE_SOCIALE aveva impugnato il decreto n. 518 del 4 giugno 2021 RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, di diniego di V.I.A. sul progetto d’impianto idroelettrico di derivazione acque del torrente Digon e cumulativamente i pareri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 138 e 147 del 2021, il parere negativo reso in data 27 aprile 2021 dalla locale RAGIONE_SOCIALE nonché gli atti istruttori ritenuti dalla società autonomamente lesivi.
Ha premesso il RAGIONE_SOCIALE che l’originario progetto RAGIONE_SOCIALE società non aveva tenuto conto RAGIONE_SOCIALE Direttiva RAGIONE_SOCIALE n. 1 del 14 dicembre 2017, che assume a paradigma RAGIONE_SOCIALE compatibilità idrica e ambientale del realizzando impianto i criteri di intensità dell’impatto, dello stato ecologico e del rischio ambientale, ed evidenziato che la relativa valutazione, rimessa agli organi tecnici, per consolidato orientamento giurisprudenziale non era suscettibile di sindacato in sede di legittimità sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE condivisibilità RAGIONE_SOCIALE opzioni attinte, salvo il caso che queste trasmodino nell’inattendibilità tecnica o nel travisamento dei fatti. Ciò posto, richiamato il parere negativo dell’RAGIONE_SOCIALE reso all’esito
RAGIONE_SOCIALE disciplina sopravvenuta recata dalla Direttiva, il parere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in punto di pregiudizio di un paesaggio di eccezionale valore scaturente dalle opere progettate, il parere del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiamato a valutare il progetto in sede di V.I.A., il quale aveva qualificato come ‘alto’ il rischio connesso alla realizzazione dell’impianto di derivazione, ha ritenuto come l’uniformità dei pareri negativi, immuni da censure sotto il profilo dell’attendibilità euristica e tecnica e de lla cognizione dei fatti, deponeva per l’infondatezza del ricorso .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi.
La Regione RAGIONE_SOCIALE, la Provincia RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e Treviso, la Provincia di RAGIONE_SOCIALE hanno ciascuna depositato controricorso; il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE, sono rimasti intimati; RAGIONE_SOCIALE, la Provincia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la Regione RAGIONE_SOCIALE hanno ciascuna depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., in quanto corredata da motivazione meramente apparente nella parte in cui il RAGIONE_SOCIALE.S.A.P. si è limitato a richiamare il carattere negativo del parere espresso dalla RAGIONE_SOCIALE omettendo di analizzare le ragioni alla base del primo motivo del ricorso introduttivo, richiamato altresì dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti. Con essi, in sintesi, si era evidenziato la contraddittorietà, e la carenza istruttoria e motivazionale nel quale era incorso il parere RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel paventare il grave danno al paesaggio e si era denunziato il travisamento dei fatti in relazione alla
prospettata riduzione RAGIONE_SOCIALE portate d’acqua ed alla connessa ritenuta alterazione rilevante del paesaggio .
Con il secondo motivo si deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE omesso di valutare il secondo motivo del ricorso introduttivo – richiamato altresì dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti -in relazione all’erronea determinazione dello stato di qualità dei corpi idrici per mancata considerazione dell’indicatore ISECI, all’illegittimo ed erroneo utilizzo dell’indice di Alterazione del Regime Idrolog ico (IARI), all’illegittimo ed erroneo utilizzo del dato RAGIONE_SOCIALE relativo all’estensione del RAGIONE_SOCIALE sotteso dalla derivazione e alla mancata considerazione dell’interesse prioritario alla diffusione RAGIONE_SOCIALE fonti rinnovabili . Richiama quindi i profili di illegittimità già denunziati relativi al parere dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 7 ottobre 2020.
Con il terzo motivo si deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE omesso di valutare il terzo motivo del ricorso introduttivo – richiamato altresì dal primo e dal secondo ricorso per motivi aggiunti – in relazione alla disparità di trattamento realizzata in senso sfavorevole all’istanza RAGIONE_SOCIALE società . Con tale motivo la società si era doluta RAGIONE_SOCIALE immotivata disparità di trattamento in proprio danno da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dall’RAGIONE_SOCIALE che si erano espresse favorevolmente in relazione a progetti presentati da altre società con caratteristiche similari a quello di essa RAGIONE_SOCIALE ma con aspetti peggiorativi in relazione a taluni elementi.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.: n ullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c., nonché degli artt. 111 e 113 Cost. in relazione all’art. 360, co. 4, c.p.c., per avere il RAGIONE_SOCIALE omesso di valutare il primo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti richiamato altresì dal secondo ricorso per motivi aggiunti – in relazione alla mancata espressione di un dissenso costruttivo da parte RAGIONE_SOCIALE amministrazioni.
Parte ricorrente ha formulato, inoltre, istanza di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.
Il ricorso deve essere respinto in tutti i profili di censura articolati, che possono essere trattati congiuntamente
6.1. Invero, laddove parte ricorrente denunzia l’omesso esame, con implicita censura di omessa pronunzia, su alcuni dei motivi di ricorso formulati davanti al T.S.A.P., il rimedio esperibile non è costituito dal ricorso per cassazione ma, ai sensi dell’art. 204 R.D. 1775/1933, dalla richiesta di rettificazione rivolta al medesimo Tribunale superiore (Cass., Sez. Un. n. 488 del 2019, Cass., Sez. Un. n. 11019 del 2018, Cass., Sez. Un. n. 10260 del 2018, Cass., Sez. Un. n. 4898 del 2018) di talché, sotto questo profilo, le censure sul punto articolate nei motivi secondo, terzo e quarto risultano inammissibili.
6.2. Con riferimento alla denunzia di apparenza di motivazione, essenzialmente riconducibile al primo motivo di ricorso, occorre in linea di principio premettere che per consolidato indirizzo di questa Corte alla violazione di legge deducibile, in base all’art. 111 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, come motivo di ricorso per cassazione contro le decisioni in unico grado o in grado d’appello del T.S.A.P., può rìcomprendersi il solo vizio di motivazione (sotto i profili dell’inesistenza, RAGIONE_SOCIALE contraddittorietà o RAGIONE_SOCIALE mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione la verifica RAGIONE_SOCIALE sufficienza o RAGIONE_SOCIALE razionalità RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine alle quaestiones facti , la quale comporta un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito ( Cass. Sez. Un. 15931 del 2023, Cass. Sez. Un. n. 15281 del 2023, Cass., Sez. Un. n. 28220 del 2018, Cass., Sez. Un. n. 8520 del 2007).
6.3. E’ noto inoltre che la motivazione meramente apparente – che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante -sussiste allorquando pur non mancando un testo RAGIONE_SOCIALE motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni alla base RAGIONE_SOCIALE decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico –
giuridico destinato a sorreggere il decisum (Cass., n. 9105 del 2017, Cass., Sez. Un. n. 22232 del 2016, Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014 . Cass. n. 20112/2009) rimettendo all’interprete, come non consentito (Cass. n. 22232/2016 cit.), il compito di integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture.
6.4. Nel caso di specie, la sentenza impugnata risulta del tutto percepibile nei suoi presupposti giuridici e fattuali e nelle ragioni in diritto alla base del rigetto del ricorso secondo quanto si evince dalla sintesi RAGIONE_SOCIALE relativa motivazione sopra riportata, sorretta da un iter argomentativo idoneo a palesare le ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione, rifluenti in ultima analisi nella sopravvenuta non conformità del progetto RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente ai parametri RAGIONE_SOCIALE Direttiva RAGIONE_SOCIALE, attestata dalle concordi valutazione espresse, ciascuna in relazione al proprio ambito di competenza, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE, espressamente richiamate dalla sentenza impugnata e ritenute, frutto di corrette indagini metodologiche e dell’adeguata considerazione dei fatti.
6.5. Quanto all’ulteriore profilo di doglianza concretamente sviluppato in ricorso, che concerne il tema RAGIONE_SOCIALE sindacabilità RAGIONE_SOCIALE valutazioni compiute dalla P.A. nell’ambito del procedimento di V.I.A. in ordine alla correttezza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE qualificazione dello stato del corpo idrico e del rischio di impatto idrologico, nonché alla possibilità di conformare il progetto alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE Direttiva RAGIONE_SOCIALE, alla correttezza del bilanciamento degli interessi in gioco, alla luce del principio di massima diffusione RAGIONE_SOCIALE energie rinnovabili che di recente ha ispirato l’adozione del Regolamento 2022/2577/UE , il motivo si palesa inammissibile perché rivolto ad una sostanziale e complessiva confutazione dell’accertamento fattuale e valutativo del merito amministrativo e RAGIONE_SOCIALE discrezionalità tecnica RAGIONE_SOCIALE P.A., come tale non censurabile nella presente sede di legittimità, non preposta né alla pura ripetizione del grado a quo né, ed a maggior ragione, addirittura alla riproduzione del procedimento amministrativo di partenza.
6.6. Le doglianze in esame non solo non si fanno carico dei limiti di sindacato esercitabili in sede di legittimità sulla pronuncia del T.S.A.P., ma neppure
considerano i limiti di sindacato esercitabili da quest’ultimo rispetto all’azione RAGIONE_SOCIALE P.A. connotata da discrezionalità tecnica ed amministrativa. Si è in proposito osservato (Cass. SSUU n. 11291 del 2021 ed altre) che l’ambito del sindacato del RAGIONE_SOCIALE.P., qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all’accertamento dei vizi possibili dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell’eccesso di potere. In tal modo, se è vero che esso attiene altresì alla verifica RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e proporzionalità RAGIONE_SOCIALE scelta rispetto al fine, altrettanto indubbio è che questo sindacato non si estende alle ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti, ma anche a quelle semplicemente meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. Come di recente precisato da questa Corte nel rigettare il ricorso RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente verso il decreto RAGIONE_SOCIALE Regione RAGIONE_SOCIALE che aveva adottato un provvedimento di V.I.A. non favorevole per altro progetto presentato dalla società, ‘ Queste interdipendenti perimetrazioni di sindacabilità, di portata generale, trovano poi pregnante e rafforzata applicazione quando l’oggetto del vaglio giurisdizionale del Tribunale Superiore RAGIONE_SOCIALE Acque Pubbliche sia costituito proprio da un provvedimento di VIA, essendosi ancora di recente stabilito (Cass. SS. UU n. 19227/23) che: ‘Al riguardo va richiamato il principio già espresso da queste Sezioni Unite secondo cui, nelle materie di cui all’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933 e con specifico riferimento all’impugnazione del decreto che accerti o neghi la compa tibilità ambientale dell’opera progettata, il ricorso per cassazione è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall’art. 201 del citato regio decreto (incompetenza ed eccesso di potere), per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, ma non può essere utilizzato per conseguire una rinnovata valutazione dell’opera, sostituendo un diverso giudizio di impatto ambientale a quello espresso dalla Regione, né a prospettare soluzioni progettuali alternative a quella adottata dall’amministrazione, invadendone la sfera di discrezionalità (Cass. S.U. 13 febbraio 2023 n. 4434), atteso che detto tipo di giudizio eccede, prima ancora di quello di legittimità, i limiti del sindacato del TSAP sull’atto
amministrativo impugnato (Cass. S.U. 29 aprile 2021 n. 11291)’. Rileva, in particolare, il carattere altamente discrezionale (non avulso da una funzione di vero e proprio ‘indirizzo politico nell’uso del territorio’) che assume la VIA secondo la giurisprudenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE (v. sent. 7.9.2020 n. 5379, 6.4.2020 n. 2248) nel senso che, nel formulare il giudizio di impatto ambientale, la PA esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in una mera valutazione tecnica, come tale suscettibile di una valutazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa ed istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo in materia è necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria ovvero quando l’atto sia privo di idonea motivazione. E ciò appunto perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto RAGIONE_SOCIALE di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico – amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento RAGIONE_SOCIALE molteplicità dei contrapposti interessi pubblici e privati. I criteri così elaborati dal Consiglio di RAGIONE_SOCIALE trovano conferma anche nella giurisprudenza di queste stesse Sezioni Unite, la quale ha più volte osservato (v. Cass. SSUU nn. 21974/21, 11423/21, 7833/20, 10018/19) che il giudizio di compatibilità ambientale, pur reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione (pienamente esposti al sindacato del giudice), è pervaso da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e RAGIONE_SOCIALE loro ponderazione rispetto all’interesse dell’esecuzione dell’opera. Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo, nella pienezza RAGIONE_SOCIALE cognizione del fatto, soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti, perciò, evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione. Ne discende che le valutazioni tecniche complesse – rese in
sede di VIA – sono pertanto censurabili solo per macroscopici vizi di irrazionalità e ciò proprio perché le scelte RAGIONE_SOCIALE P.RAGIONE_SOCIALE., che devono essere fondate su criteri di misurazione oggettivi e su argomentazioni logiche, non si traducono in un mero giudizio RAGIONE_SOCIALE, essendo la VIA un istituto finalizzato alla tutela preventiva dell’interesse pubblico e connotato da profili particolarmente elevati di discrezionalità amministrativa. ‘( Cass., Sez. Un. n. 35943 del 2023)
6.7. Nella parte in cui si lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, in ciascuna RAGIONE_SOCIALE deduzioni elencate lamenta il mancato esame di fonti di prova o di documenti: le relazioni da essa depositate, i dati progettuali, i pareri di altre autorità amministrative. Ma le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a fornire l’esatta interpretazione del novellato art. 360 n. 5, c.p.c., con la sentenza già ricordata hanno stabilito che ‘l’omesso esame di elementi ist ruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti’ (Cass. 8053/14, cit.).
Infine, in relazione alla prospettata necessità di rinvio pregiudiziale, ci si riporta, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle argomentazioni espresse dalla citata Cass. Sez. Un. n. 35943/2023 (v. pagg. 34 e sgg.) nell’escludere la sussi stenza dei relativi presupposti.
8.In conclusione, in continuità con precedenti di questa Corte che hanno scrutinato analoghi ricorsi proposti da RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. Un. nn. 4797, 2186 e 2159 del 2024, oltre che Cass. Sez. Un. n. 35943/2023) il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore RAGIONE_SOCIALE parti controricorrenti RAGIONE_SOCIALE spese RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in favore di ciascuna in € 5.5 00,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi e RAGIONE_SOCIALE
per l’Avvocatura , oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2024