SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 1061 2025 – N. R.G. 00000452 2025 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 18 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. NOME COGNOME
452/2025 (al quale è riunito il nel procedimento r.g.n. procedimento r.g.n. 454/2025)
avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, c.f. nato a Mazzarà Sant’Andrea (ME) l’DATA_NASCITA , rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale elettivamente domicilia come da ricorso RAGIONE_SOCIALEF.
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
, c.f.
, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall’AVV_NOTAIO e con questi elettivamente domiciliato presso l’ufficio legale distrettuale di Venezia INDIRIZZO.
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa all’esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine di 30 giorni per il deposito di provvedimento all’esito della scadenza del termine per le parti per depositare note di trattazione scritta del 16.12.2025 .
Si precisa che non viene redatto verbale d’udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 4.03.2025, ha riassunto innanzi al Tribunale di Venezia il giudizio originariamente introdotto presso il Tribunale di Barcellona P.G. iscritto a ruolo con r.g.n. 1669/2024 in seguito ad ordinanza del 10.02.2025 con la quale il suddetto Tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Venezia.
A sostegno del ricorso originariamente proposto, e riprodotto in questa sede, deduceva: che con contratto a tempo determinato e pieno del 5.03.2020 era assunto come bracciante agricolo alle dipendenze della società dal 6.03.2020 al 10.07.2020, lavorando su diversi terreni siti in Barcellona stretto NOME, stretto COGNOME e COGNOME, lavorando dalle 6,00 alle 14,00 nel periodo estivo e dalle 7,00 alle 16,00 nel periodo invernale, percependo € 70,96 per ogni giorno di lavoro prestato; che con raccomandata recapitata il 20.01.2024 l’ gli comunicava il disconoscimento delle giornate agricole dopo la pubblicazione degli elenchi annuali del 2020; che proponeva ricorso amministrativo, respinto perché a seguito di controllo ispettivo presso la società datrice di lavoro le giornate denunciate erano risultate fittizie; che con contratto a tempo determinato e pieno del 31.07.2021 era assunto come bracciante agricolo alle dipendenze della società dal 2.08.2021 al 31.12.2021, lavorando su diversi terreni siti in Barcellona stretto NOME, stretto COGNOME e COGNOME, lavorando dalle 6,00 alle 14,00 nel periodo estivo e dalle 7,00 alle 16,00 nel periodo invernale, percependo € 70,96 per ogni giorno di lavoro prestato; che con provv edimento notificato il 20.01.2024 l’ disconosceva anche queste giornate di lavoro agricolo. […
Ciò posto, ha dedotto l’illegittimità del disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo prestate, avendo effettivamente lavorato per le giornate
in questione alle dipendenze della società come da documentazione prodotta e non potendosi desumere dal rapporto ispettivo l’insussistenza del suo rapporto lavorativo.
In conseguenza di ciò ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso originariamente proposto, reiterandole nei seguenti termini: ‘1. ritenere e dichiarare l’illegittimità o comunque la nullità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi e di annullamento delle relative giornate, nei confronti del signor
per gli anni 2020 e 2021; 2. per l’effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente all’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli del Comune di Barcellona P.G. per gli anni 2020 e 2021, onerando l’ del ripristino della posizione del ricorrente antecedente alla cancellazione per effetto dell’accertamento ispettivo; 3. ritenere e dichiarare che il ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della società ‘ negli anni 2020 e 2021 per rispettive 102 giornate di lavoro annuali, come ritualmente dichiarato dalla società datrice di l avoro; 4. condannare l’ , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio’.
L’ , costituitosi in giudizio, ha reiterato le difese svolte nel procedimento originariamente introdotto, eccependo, quindi, la legittimità del disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo sulla scorta delle risultanze dell’ispezione eseguita press o la società […
e che, in ogni caso, è onere del ricorrente provare l’effettiva sussistenza del rapporto lavorativo.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con distinto ricorso iscritto a ruolo con r.g.n. 454/2025 il ricorrente ha agito in giudizio impugnando provvedimenti dell’ di comunicazione di indebiti relativi ad indennità di disoccupazione agricola, una tantum e malattia, percepiti in relazione alle giornate di lavoro agricola svolte nel 2020 e 2021 contestate e oggetto del precedente giudizio, chiedendo, quindi, l’annullamento dei provvedimenti dell’ che hanno disposto
la revoca di tali prestazioni e il riconoscimento delle indennità in questione.
L’ , costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza della domanda.
I due giudizi all’udienza del 17.06.2025 sono stati riuniti per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
LA DECISIONE
Preliminarmente va confermata l’ordinanza con la quale il giudizio è stato ritenuto maturo per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ad eccezione del libero interrogatorio del ricorrente, tenuto conto della natura documentale ed essenzialmente giuridica della controversia e delle questioni oggetto del contendere.
Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo. Com’è noto, l’art. 22 d.l. n. 7/70, convertito in legge n. 83/70, in tema di provvedimenti relativi ai lavoratori agricoli, prevede che: ‘Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l’interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza’ . Tale termine è previsto a pena di decadenza.
Così Corte di Cassazione, ordinanza n. 6229/2019: ‘In tema di indennità di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970’ .
La disposizione richiamata va coordinata con quanto previsto dall’art. 11 d.lgs. n. 375/1993, rubricato ‘Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli’ , che prevede che ‘1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine
di trenta giorni, ricorso alla RAGIONE_SOCIALE per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Contro le decisioni della RAGIONE_SOCIALE l’interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla RAGIONE_SOCIALE centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto’.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che il ricorso è stato proposto in conseguenza della recezione di due comunicazioni, entrambe datate 20.01.2024, con le quali l’ ha disconosciuto le giornate di lavoro agricolo svolte dal ricorrente alle dipendenze della società
negli anni 2020 e 2021.
È documentalmente provato che il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo innanzi alla Commissione Provinciale il 23.01.2024 avverso tali provvedimenti (cfr. all.ti 7 e 16 della produzione di parte ricorrente), respinti con provvedimenti comunicati l’ 8.03.2024 (cfr. all.ti 8 e 17 della produzione di parte ricorrente) e successivamente, in data 12.03.2024, ricorso alla Commissione Centrale, anch’esso respinto con provvedimenti comunicati il 13.05.2024 (cfr. all.ti 9, 10, 18 e 19 della produzione di parte ricorrente).
Quindi il 2.08.2024 ha depositato il ricorso innanzi al Tribunale di Barcellona P.G: nel rispetto del termine di 120 giorni che va necessariamente fatto decorrere dall’esaurimento della procedura amministrativa. Diversamente, infatti, ossia qualora si considerasse il termine di 120 giorni previsto a pena di decadenza per il deposito del ricorso giudiziario senza considerare i termini del procedimento amministrativo, si vanificherebbe la previsione di quest’ultimo e dei relativi termini (cfr. in questi termi ni sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 468/2015).
Infine, all’esito dell’ordinanza di dichiarazione di incompetenza, il giudizio è stato tempestivamente riassunto innanzi all’adito Tribunale.
3.1 Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Com’è noto, ‘l’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l’ , a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza del rapporto di lavoro … con la conseguenza che, in tal caso, il l avoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto a fondamento del diritto all’iscrizione’ (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 7845/2013).
Nel caso di specie il ricorrente ha dato prova dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato per i periodi oggetto dei provvedimenti di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli emessi .
Tale prova, in particolare, è stata fornita mediante deposito di una serie di documenti e precisamente:
-modello UNILAV del 5.03.2020 di comunicazione di assunzione del ricorrente alle dipendenze della società con contratto a tempo determinato decorrente dal 6.03.2020 al 10.07.2020 (cfr. all.to 2 della produzione di parte ricorrente) e modello UNILAV del 31.07.2021 di comunicazione di assunzione del ricorrente alle dipendenze della società con contratto a tempo determinato decorrente dal 2.08.2021 al 31.12.2021 (cfr. all.to 11 della produzione di parte ricorrente);
-buste paga relative ai periodi oggetto di contestazione, ossia marzo-luglio 2020 (cfr. all.to 3 della produzione di parte ricorrente) e agosto-dicembre 2021 (cfr. all.to 11 della produzione di parte ricorrente);
-modelli CUD 2021 e 2022 relativi rispettivamente all’anno 2020 e 2021 (cfr. all.ti 4 e 13 della produzione di parte ricorrente);
-bonifici di pagamento con mittente la società e destinatario l’odierno ricorrente disposti tra giugno e ottobre 2020 e tra ottobre 2021 e febbraio 2022 (cfr. all.ti 5 e 14 della produzione di parte ricorrente); con riferimento a questi ultimi, deve osservarsi che, pur non essendovi totale corrispondenza tra
i pagamenti effettuate e le giornate lavorative in contestazioni, i pagamenti risultano compatibili con il rapporto di lavoro ricostruito in ricorso, sia con riferimento ai periodi che con riferimento agli importi essendo verosimile che le discrasie siano riconducibili, ad esempio, al fatto che in alcune giornate le ore lavorative svolte dal ricorrente possono non essere state talvolta superiori o inferiori a quelle indicate in ricorso.
Tali elementi, tutti documentali, sufficientemente specifici e sostanzialmente concordanti, consentono di ritenere dimostrata la sussistenza del rapporto lavorativo disconosciuto dall’Istituto, considerato anche che, a fronte di tali risultanze documentali, i verbali ispettivi relativi agli accertamenti svolti nei confronti della società […
che hanno condotto al disconoscimento di numerosi rapporti di lavoro, compreso quello del ricorrente, non contengono riferimenti specifici alla posizion e di quest’ultimo; essi, peraltro, sono relativi ad accertamenti svolti nel 2023, con la conseguenza che, per quanto concerne i periodi oggetto di disconoscimento, sono frutto di una ricostruzione ex post dell’attività aziendale rispetto agli anni in considerazione (2020 e 2021), il che, già per tale motivo, rende gli stessi non idonei ad escludere la sussistenza del rapporto lavorativo del ricorrente con la società per i suddetti anni.
Il ricorrente, interrogato liberamente, ha reso dichiarazioni puntuali sul rapporto lavorativo come dedotto in ricorso e sostanzialmente in linea con la documentazione richiamata.
Inoltre, dall’esame dell’accertamento ispettivo emerge che , sentita il 18.05.2023 in veste di amministratrice unica della ‘Nel 2021 c’era sempre il sig.
società , ha dichiarato: che si occupava lui dell’assunzione circa un’ottantina di persone. Il sig. COGNOME RAGIONE_SOCIALE per quanto concerne le retribuzioni, il fine settimana pagava in contanti gli operai con vari acconti per quello che ne s o io, fino al raggiungimento dell’importo indicato in busta paga. Per quanto conce rne l’anno 2020 la situazione era analoga all’anno 2021, sempre c’erano un’ottantina di persone circa. Per quanto concerne la mia
posizione nella società, prima ero dipendente del sig. e successivamente ho rilevato l’attività. Il sig. era mio dipendente fino al 14 marzo 2022 e fino a quella data era lui a gestire l’attività’ .
A ben vedere le dichiarazioni rese non sono incompatibili con il rapporto lavoro disconosciuto dall’ e oggetto del presente giudizio, avendo la riferito, per un verso, di circa 80 persone assunte come operai negli anni 2020 e 2021 e, per altro verso, che nei suddetti anni l’attività era gestita da il che evidenzia anche che essa di tali anni non aveva una cognizione così diretta e specifica, avendo di fatto delegato la gestione a quest’ultimo.
Inoltre, le dichiarazioni raccolte dagli ispettori non risultano rese dal , né fanno riferimento specifico a quest’ultimo.
Ancora, dalla lettura dell’accertamento ispettivo non emerge alcun elemento specifico che consenta di ricostruire la situazione effettivamente ricostruita dagli ispettori con riferimento ai terreni e alla relativa coltivazione, eventualmente anche mediante l’installazione di piante da cui erano poi ricavati i prodotti agricoli oggetto di commercializzazione.
È evidente, quindi, che aldilà di ogni valutazione sulle risultanze dell’accertamento ispettivo che ha certamente messo in luce una rilevante discrasia fra fabbisogno lavorativo e produzione dell’azienda nonché tra titolarità formale ed effettiva dell’im presa -le stesse non risultano comunque tali da poter confutare gli elementi prodotti nel presente giudizio dal ricorrente che, invece, sono tutti convergenti nel senso di provare l’effettiva sussistenza del rapporto lavorativo.
Alla luce di ciò, deve quindi ritenersi provato che ha lavorato nel 2020 e nel 2021 come bracciante agricolo alle dipendenze della società per un numero pari alle giornate agricole disconosciute dall’ con i provvedimenti comunicati il 20.01.2024.
Alla luce di ciò, va dichiarato il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune
territorialmente competente per i suddetti periodi, con condanna alla reiscrizione del ricorrente per le dette giornate.
Il riconoscimento delle giornate lavorative comporta anche l’accoglimento della connessa e consequenziale domanda di conferma del diritto a percepire l’indennità di disoccupazione agricola nonché indennità una tantum e malattia per i suddetti periodi, disconosciuti dall’ con i provvedimenti impugnati nel giudizio r.g.n. 454/2025, con conseguente annullamento degli stessi.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), considerata la natura della controversia, le ragioni della decisione e l’attività processuale svolta, tenuto conto anche delle fasi introduttive e di studio svolte nel procedimento poi riunito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 452/2025 (cui è riunito il procedimento r.g.n. 454/2025) come innanzi proposta, così provvede:
accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara il diritto di alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune territorialmente competente per le giornate agricole svolte nel 2020 e nel 2021 alle dipendenze dalla società disconosciute con i provvedimenti comunicati il 20.01.2024;
ordina, per l’effetto, all’ la reiscrizione del nominativo del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le giornate indicate;
accerta e dichiara, per l’effetto, il diritto di a percepire l’indennità di disoccupazione agricola nonché indennità una tantum e malattia per i suddetti periodi, disconosciuti dall’ con i provvedimenti impugnati nel giudizio r.g.n. 454/2025, con conseguente annullamento degli stessi;
4. condanna l’ al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Venezia, 17.12.2025
Il giudice dott. NOME COGNOME