Disconoscimento cartelle esattoriali: La Cassazione ribadisce l’importanza della specificità processuale
Il Disconoscimento cartelle esattoriali è un tema di fondamentale importanza nel contenzioso tributario e previdenziale. La recente Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, n. 34015 del 2019, offre un’occasione preziosa per approfondire gli oneri procedurali che gravano sulla parte che intende contestare la regolarità della notifica di tali atti. La pronuncia sottolinea l’importanza della precisione e della completezza nell’articolazione delle difese, in particolare quando si eccepisce il disconoscimento di documenti prodotti in copia.
Il Caso in Esame: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda trae origine da un’opposizione proposta da una società privata contro cartelle esattoriali emesse per la riscossione di contributi. In primo grado, l’agente della riscossione aveva prodotto in giudizio fotocopie degli avvisi di ricevimento delle notifiche. La società, tuttavia, aveva tempestivamente disconosciuto la conformità di tali fotocopie agli originali.
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva accolto l’opposizione per alcune delle cartelle, rilevando che, a fronte del disconoscimento, l’agente della riscossione non aveva prodotto gli originali degli avvisi di ricevimento. La conseguenza è stata la mancata prova della notifica e, per derivazione, la prescrizione dei crediti per l’assenza di validi atti interruttivi. Contro questa decisione ha proposto ricorso in Cassazione l’agente della riscossione, lamentando la violazione di norme procedurali relative al disconoscimento.
La Controversia sul Disconoscimento cartelle esattoriali
Il fulcro della controversia in Cassazione riguardava la presunta genericità del disconoscimento cartelle esattoriali operato dalla società. L’agente della riscossione sosteneva che il disconoscimento non fosse stato sufficientemente specifico e, per questo, non idoneo a privare di valore probatorio le fotocopie. La questione si annodava quindi alle rigorose previsioni degli artt. 2719 c.c. e degli artt. 366 e 369 c.p.c., che disciplinano l’onere di specificazione e allegazione dei fatti e dei documenti posti a fondamento di un ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per difetti procedurali
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso dell’agente della riscossione inammissibile. Non è entrata nel merito della questione relativa alla validità del disconoscimento cartelle esattoriali o della prescrizione dei crediti, ma si è fermata a una valutazione preliminare di carattere processuale.
Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile: Gli oneri procedurali
L’inammissibilità è stata pronunciata per il mancato rispetto degli oneri di specificazione e allegazione imposti dalla legge processuale civile. In particolare, il ricorrente non aveva:
- Trascritto integralmente (o allegato) il verbale d’udienza di primo grado in cui era avvenuto il disconoscimento. Questo era essenziale per consentire alla Corte di verificare la presunta genericità del disconoscimento.
- Allegato o indicato come la sentenza di primo grado avesse deciso sulla questione della genericità del disconoscimento e come tale questione fosse stata riproposta in appello.
Questi difetti hanno impedito alla Corte di Cassazione di valutare la fondatezza del motivo di ricorso, poiché non era possibile ricostruire in modo completo e autonomo i passaggi processuali rilevanti per la decisione.
Le Implicazioni del Disconoscimento cartelle esattoriali: Cosa significa per la pratica
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo civile, ovvero l’importanza della precisione e della completezza degli atti di parte, specialmente in sede di legittimità. Quando si contesta la decisione di un giudice di merito su una questione procedurale o probatoria, come il disconoscimento cartelle esattoriali, è onere del ricorrente fornire tutti gli elementi necessari affinché la Corte di Cassazione possa comprendere e valutare l’errore denunciato senza dover ricercare autonomamente gli atti. La mancata osservanza di tali oneri porta all’inammissibilità del ricorso, precludendo l’esame nel merito della questione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sulla violazione degli articoli 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, del codice di procedura civile. Queste norme impongono al ricorrente di indicare in modo specifico i documenti e gli atti processuali rilevanti per la censura mossa e di trascriverli nel ricorso, se non sono già contenuti nella sentenza impugnata. Nel caso specifico del disconoscimento, la Corte ha ritenuto indispensabile la riproduzione integrale del verbale d’udienza in cui il disconoscimento era avvenuto, o la sua allegazione, per permettere di verificare la sua presunta genericità. L’assenza di tali elementi ha reso impossibile per la Cassazione valutare se la Corte d’Appello avesse effettivamente errato nel non rilevare la genericità del disconoscimento, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e i Consigli Pratici
Questa pronuncia è un monito per gli operatori del diritto: in sede di ricorso per Cassazione, la precisione formale e sostanziale è cruciale. Per contestare una statuizione del giudice di merito relativa al disconoscimento cartelle esattoriali o di qualsiasi altro documento, non è sufficiente lamentare un errore, ma è necessario fornire alla Corte tutti gli strumenti (atti, trascrizioni integrali) per verificare autonomamente la fondatezza della censura. La conseguenza della mancanza di tali adempimenti è l’inammissibilità del ricorso, che preclude definitivamente l’esame del merito della controversia. Questo rafforza l’idea che il rispetto delle regole procedurali non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per un’efficace tutela giurisdizionale.
Quali sono le conseguenze del disconoscimento di una copia di un atto senza la produzione dell’originale?
Se una parte disconosce la conformità di una fotocopia di un avviso di ricevimento all’originale, e l’originale non viene prodotto, la prova dell’esistenza della notifica viene meno. Ciò può portare all’accoglimento dell’opposizione e alla prescrizione dei crediti, se non ci sono atti interruttivi validi.
Perché il ricorso della parte ricorrente è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione. La parte ricorrente non ha trascritto il testo integrale del verbale d’udienza di primo grado dove era avvenuto il disconoscimento, né ha allegato tale verbale o la sentenza di primo grado, impedendo alla Corte di Cassazione di valutare l’errore denunciato.
Qual è l’importanza della specificità nel disconoscimento di un documento in un processo civile?
La specificità del disconoscimento è fondamentale affinché abbia effetto. Se una parte lamenta in Cassazione che il giudice di merito non abbia rilevato la genericità del disconoscimento, deve adempiere agli oneri di specificazione e allegazione, fornendo gli atti rilevanti per dimostrare la fondatezza della censura, altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34015 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34015 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME
Data pubblicazione: 19/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 9180-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**, che la rappresenta e difende ope legis; in
contro
RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, RAGIONE*RAGIONESOCIALE* – RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**;
-intimati –
avverso la sentenza n. 2151/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 12/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE:
-
con sentenza n. 151 depositata il 12.9.2017 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta dalla società RAGIONE_RAGIONESOCIALE* in relazione a tredici cartelle esattoriali emesse per la riscossione di contributi RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**; ha respinto l’opposizione in riferimento alle ulteriori cartelle esattoriali oggetto di impugnazione;
-
la Corte territoriale ha rilevato che era oggetto di contestazione in appello la regolarità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e, quale effetto di essa, la prescrizione dei crediti previdenziali;
-
ha dato atto che nel corso del giudizio di primo grado la società, a fronte della produzione da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* RAGIONE_SOCIALE fotocopie degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE* cartelle esattoriali, nella prima difesa successiva al deposito dei documenti ne aveva disconosciuto la conformità agli atti originali (verbale di udienza del 14 marzo 2012);
-
ha aggiunto che, a fronte del disconoscimento tempestivamente eseguito, era stata disposta in appello la produzione degli originali degli avvisi di ricevimento; RAGIONE_SOCIALE aveva prodotto gli originali soltanto in relazione ad alcune cartelle esattoriali; per le altre, mancando la prova dell’esistenza della notifica, doveva ritenersi la tempestività dell’opposizione e, quale ulteriore conseguenza, la prescrizione quinquennale dei crediti, mancando la prova di validi atti interruttivi;
-
avverso la sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_RAGIONESOCIALE*, già RAGIONE*RAGIONE_SOCIALE**, articolato in un unico motivo; gli intimati non hanno opposto difese;
-
la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO CHE:
-
con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunziato, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 2719 c.c..
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ha dedotto che il disconoscimento effettuato dalla società non era specifico, come risultava dal verbale dell’udienza tenutasi dinanzi al Tribunale in data 14 marzo 2012, in questa sede trascritto per estratto;
-
il ricorso presenta profili di inammissibilità per mancato rispetto degli oneri di specificazione ed allegazione di cui agli artt. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, c.p.c. che impongono alla parte di indicare in modo specifico i documenti e gli atti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso nei loro esatti termini gli atti rilevanti, diversi dalla sentenza impugnata, (cfr. Cass. n. 16254 del 2012; n. 2966 del 2011);
-
ne discende che laddove si assuma, come nella fattispecie, che la Corte di merito abbia errato nel non rilevare la genericità del disconoscimento, ad opera della società appellante, della conformità agli originali degli avvisi di ricevimento RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali, è necessario riportare nel motivo anzitutto, il testo integrale (e non solo per estratto) del verbale d’udienza di primo grado in cui tale disconoscimento è stato effettuato oppure produrre detto verbale in allegato al ricorso per cassazione; è parimenti necessario allegare come la sentenza di primo grado abbia deciso sulla questione di genericità del disconoscimento sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE e come la medesima questione sia stata riproposta nelle difese in appello della medesima RAGIONE_SOCIALE; ciò a fronte di una sentenza di secondo grado, oggetto del ricorso in esame, che dà atto (pag. 2) di come “a sostegno del gravame l’appellante ha dedotto la mancata dimostrazione da parte della società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE* della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE* cartelle esattoriali, evidenziando come la medesima appellata avesse depositato in primo grado soltanto copie
Ric. 2018 n. 09180 sez. ML – ud. 10-09-2019 -3-
fotostatiche di una parte degli avvisi RAGIONE_SOCIALE racc.te con cui erano state eseguite le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali e rinnovando il disconoscimento della conformità RAGIONE_SOCIALE medesime fotocopie rispetto agli originali degli avvisi medesimi. Inoltre, contestava la riferibilità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento medesimi al proprio legale rappresentante”;
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per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile; 12. non si procede alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in quanto gli intimati non hanno svolto difese; sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
-
quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nell’Adunanza camerale del 10.9.2019