Una società, rappresentata da un curatore speciale, ottiene un lodo arbitrale favorevole contro alcuni soci. Successivamente, le parti raggiungono un accordo transattivo e rinunciano agli atti del giudizio di impugnazione. Nonostante l'accordo, il curatore speciale richiede l'esecutività (exequatur) del lodo per recuperare le spese legali. La Corte d'Appello nega l'esecutività qualificando il lodo come irrituale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del curatore ma corregge la motivazione: con la transazione e la rinuncia agli atti, l'incarico del curatore si era esaurito. Di conseguenza, è venuta meno la legittimazione attiva del curatore speciale a richiedere l'esecutività del lodo, rendendo la domanda inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità vengono interamente compensate.
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