La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34671/2024, ha stabilito che l'inadempimento al dovere di vigilanza dei sindaci può portare alla perdita totale del compenso. Nel caso specifico, i sindaci non avevano segnalato un'operazione di riacquisto di azioni avvenuta dopo la chiusura del bilancio, ma prima della sua approvazione. Tale operazione, pur essendo di competenza dell'esercizio successivo, annullava un significativo utile fittiziamente iscritto nell'esercizio precedente, mascherando la reale situazione di difficoltà della società poi fallita. La Corte ha ritenuto che tale omissione costituisse un grave inadempimento, legittimando il rifiuto del pagamento del compenso da parte della curatela fallimentare.
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