La Corte di Cassazione ha stabilito che la cessazione dalla carica di amministratore, dovuta all’applicazione della clausola simul stabunt, simul cadent, non equivale a una revoca e non dà automaticamente diritto a un risarcimento. Due consiglieri di un organo di sorveglianza, decaduti a seguito della revoca di altri membri, avevano chiesto un indennizzo. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che il risarcimento spetta solo se si prova un uso abusivo della clausola, finalizzato a estromettere ingiustamente specifici consiglieri, prova che in questo caso non è stata fornita.
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