Un cliente ha ottenuto un finanziamento da una banca per acquistare azioni della stessa, pratica nota come "operazioni baciate". A seguito della crisi dell'istituto, i suoi crediti sono stati ceduti a una banca successore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la nullità del finanziamento, derivante dal divieto di assistenza finanziaria, si estende e può essere opposta alla banca cessionaria. Quest'ultima non può esigere il pagamento di un credito nullo, poiché la nullità inficia l'esistenza stessa del diritto acquisito. L'azione contro la banca originaria, posta in liquidazione, è invece inammissibile in sede ordinaria, dovendo essere proposta nella procedura concorsuale.
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