La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società fornitrice contro la decisione della Corte d'Appello che escludeva la responsabilità dell'acquirente di una farmacia per i debiti del precedente titolare. Il principio chiave confermato è che, nella cessione d'azienda, l'opponibilità dei debiti all'acquirente è subordinata alla loro iscrizione nelle scritture contabili obbligatorie, come previsto dall'art. 2560 c.c. La conoscenza dei debiti da altre fonti, come una procedura di concordato preventivo, è irrilevante a tal fine. L'inammissibilità del ricorso è stata dichiarata per violazione del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato adeguatamente il contenuto dei documenti a sostegno della sua tesi.
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