Una professionista, membro del consiglio di sorveglianza di una società in amministrazione straordinaria, ha richiesto il riconoscimento del suo credito come privilegiato e prededucibile. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31756/2024, chiarisce che un credito prededucibile richiede l'apertura formale della procedura concorsuale, requisito assente nel caso di specie. La Corte ha confermato il riconoscimento del privilegio speciale, non essendo stata provata la qualifica di amministratore di fatto, ma ha respinto la richiesta di prededuzione, rigettando sia il ricorso della società che quello della professionista.
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