Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32206 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 32206 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso 24512-2020 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME COGNOME
– ricorrente –
contro
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DELLA REGIONE SICILIANA;
– intimato – avverso la sentenza n. 1107/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/01/2020 R.G.N. 585/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
R.G.N. 24512/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 09/07/2024
PU
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di COGNOME NOME, già inserita nell’elenco ad esaurimento del Bacino Emergenza Palermo, finalizzata ad ottenere, in un’unica soluzione, nella misura di tre annualità, l’assegno di sostegno al reddito di cui all’art. 68, comma 3, della L.R. nr. 9 del 2015.
Premesso che in data 10 giugno 2015, la ricorrente aveva presentato l’istanza per ottenere la liquidazione anticipata dell’assegno e che la legislazione all’epoca vigente riconduceva all’esercizio di tale facoltà la cancellazione dall’elenco, i giudici territoriali hanno, però, escluso il diritto azionato in ragione dello ius superveniens di cui al comma 10 bis dell’art. 68 cit., aggiunto per effetto della L.R. nr. 12 del 2015.
L’art. 10 bis aveva, infatti, introdotto un’autonoma causa di cancellazione dall’elenco del bacino costituita dal raggiungimento dell’età pensionabile, situazione che rilevava anche nella fattispecie. La norma sopravvenuta alla domanda amministrativa era vigente al momento in cui l’assessorato aveva deliberato in ordine all’istanza avanzata dall’interessata e pertanto era applicabile.
Per la Corte di merito, la presentazione della domanda amministrativa non era valsa a radicare un diritto quesito alla liquidazione della prestazione. Si era, infatti, in presenza di una fattispecie a formazione progressiva non ancora perfezionatasi al momento di entrata in vigore della novella legislativa.
Chiede l’annullamento della decisione COGNOME NOME con ricorso articolato in un unico motivo, illustrato con memoria.
Resta intimata la parte indicata in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 delle preleggi, per avere la Corte di appello qualificato la fattispecie di causa come fattispecie a «formazione progressiva», senza agganci normativi.
Per la ricorrente, il diritto si era perfezionato con la presentazione della domanda ai sensi dell’art. 68, comma 3, della legge regionale nr. 9 del 2015 e non poteva essere vanificato dalla legge posteriore.
Il motivo è fondato.
L’art. 68 della legge regionale nr. 9 del 2015, pubblicato nella G.U. del 15 maggio 2015, nella formulazione ratione temporis applicabile, prevedeva «al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino PIP Emergenza Palermo» che i soggetti iscritti nell’elenco ad esaurimento potessero richiedere, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, «la corresponsione, in unica soluzione cumulativa, dell’assegno di sostegno al reddito mensile in godimento corrispondente ad anni tre, al netto delle mensilità già erogate per l’anno in corso».
Per come pacifico in causa, l’odierna ricorrente, nei termini di legge, ha richiesto l’anticipazione triennale del sussidio.
È accaduto che, nelle more della delibazione sull’istanza, l’art. 1, comma 12, della legge regionale nr. 12
del 2015 ( pubblicata nella G.U. del 17 luglio 2015 n. 29) ha innovato l’art. 68, introducendo il comma 10 bis.
In base alla nuova disposizione «il conseguimento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici» determina la fuoriuscita dall’elenco.
L’Amministrazione, pertanto, in applicazione della norma sopravvenuta, ha deliberato l’esclusione della ricorrente dall’elenco ad esaurimento del Bacino Emergenza Palermo, per raggiunti limiti di età.
Così ripercorsi gli eventi rilevanti in causa, la sentenza impugnata ha escluso, in relazione agli stessi, la violazione di un diritto quesito alla corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno di sostegno al reddito mensile.
La statuizione è, per il Collegio, inesatta perché poggia su un’errata qualificazione giuridica della fattispecie concreta.
La domanda di liquidazione del sussidio in un’unica soluzione è stata presentata nella vigenza dell’originaria formulazione dell’art. 68 che ricollegava ad essa la cancellazione dagli elenchi ad esaurimento e la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza.
In particolare, l ‘art. 68, ratione temporis vigente, attribuiva all’interessato la possibilità di scegliere le modalità di adempimento dell’obbligazione gravante sull’Ente. Il creditore poteva esigere la prestazione immediatamente e, in questo caso, era cancellato dagli elenchi e fuoriusciva definitivamente dal bacino di appartenenza.
Si trattava dunque di una scelta che, da un lato, radicava il diritto ad ottenere l’adempimento immediato della prestazione, in luogo della naturale esecuzione in forma periodica, e, dall’altro, determinava l’estinzione del rapporto, con la cancellazione e la fuoriuscita sopra indicati.
Il sistema normativo dianzi descritto è stato parzialmente inciso dal comma 10 bis , introdotto dall’art. 1, comma 12, della legge regionale nr. 12 del 2015 (pubblicata nella G.U. del 17 luglio 2015 n. 29).
Per effetto dell’intervento di modifica, il raggiungimento dell’età pensionabile costituisce anch’esso evento che determina, di per sé, la cancellazione dagli elenchi e, quindi, configura un fatto estintivo del rapporto obbligatorio e, conseguentemente, del diritto al sussidio.
Nel caso di specie, però, al momento di entrata in vigore della nuova disciplina, la fattispecie acquisitiva del diritto all’assegno di sostegno al reddito, in unica soluzione, si era oramai perfezionata. Con la domanda di adempimento immediato, ritualmente presentata nella vigenza del precedente art. 68, da un lato, il rapporto obbligatorio è cessato, dall’altro, il diritto al sussidio, in misura corrispondente a tre anni dell’assegno mensile, è entrato a far parte del patrimonio del creditore, divenendo intangibile e, pertanto, impermeabile alle vicende estintive, successivamente introdotte dal legislatore regionale, in difetto di espressa previsione di retroattività.
A questi principi, non sì è attenuta la pronuncia impugnata che va dunque cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024 La Consigliera est. Il Presidente