La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13129/2025, ha stabilito che non è possibile acquisire per usucapione il diritto di superficie su un suolo pubblico. Nel caso esaminato, una società aveva costruito su un terreno acquistato nel 1984, il cui atto di vendita era stato poi dichiarato inefficace. La Corte ha rigettato la richiesta della società, negando sia l'usucapione abbreviata, data la natura demaniale del bene, sia il diritto all'indennizzo per le opere realizzate, poiché la società non poteva essere considerata in buona fede, essendo a conoscenza della natura pubblica del terreno indicata nell'atto di acquisto.
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