La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un promittente venditore, confermando che il rifiuto della promissaria acquirente di stipulare l'atto definitivo di compravendita era legittimo. La causa principale del mancato accordo è stata individuata nell'inadempimento del venditore, che non aveva fornito i certificati di agibilità e la documentazione attestante la regolarità urbanistica dell'immobile entro la data prevista per il rogito. La Corte ha stabilito che, di fronte a tale inadempienza, il rifiuto dell'acquirente è giustificato, rendendo irrilevanti altre circostanze, come la successiva regolarizzazione dei documenti o le presunte difficoltà dell'acquirente nell'ottenere un mutuo. Una volta avviata l'azione di risoluzione del contratto preliminare, la possibilità di un adempimento tardivo è preclusa.
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