La sentenza analizza un caso di compravendita immobiliare in cui un mediatore, citato per responsabilità, chiama in garanzia la propria assicurazione. La Corte di Cassazione, stabilendo un litisconsorzio necessario processuale, ha chiarito che l’appello tempestivo dell’assicuratore giova anche all’assicurato la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile. La Corte d’Appello, in sede di rinvio, ha applicato tale principio, riformando la sentenza di primo grado, rigettando le domande contro il mediatore e regolando le spese di tutti i gradi di giudizio secondo il principio della soccombenza e di causazione.
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