La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32726/2024, ha stabilito un principio fondamentale riguardo l'interferenza tra un preliminare di vendita immobiliare e la successiva costituzione di un fondo patrimoniale sul bene promesso. Il caso riguardava la richiesta di trasferimento coattivo di un appartamento, promesso in vendita e poi conferito dal promittente venditore in un fondo patrimoniale. La Corte ha chiarito che l'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non può essere accolta se prima non viene ottenuta la revoca del fondo patrimoniale tramite l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.). La costituzione del fondo rende il trasferimento legalmente "impossibile" ai sensi dell'art. 2932 c.c., e le eccezioni previste per l'esecuzione forzata non si applicano a questa fattispecie. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva disposto il trasferimento senza revocare il fondo, è stata quindi cassata con rinvio.
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