La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31966/2024, ha rigettato il ricorso per l'usucapione di un terreno agricolo. Il caso riguardava gli eredi di un ex mezzadro che, dopo la cessazione del contratto, avevano continuato a coltivare il fondo per oltre vent'anni. I giudici hanno stabilito che la semplice coltivazione non è sufficiente a dimostrare il possesso "uti dominus" (cioè con l'intenzione di essere proprietario). La relazione con il bene era iniziata come detenzione e, in assenza di un atto inequivocabile di mutamento dell'intenzione (interversio possessionis), tale è rimasta, configurandosi come un comodato o tolleranza. Pertanto, la domanda di usucapione terreno agricolo è stata respinta.
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