La Corte di Appello di Firenze si è pronunciata su un caso di affitto d’azienda, riformando una sentenza di primo grado. La controversia nasceva dal mancato pagamento di canoni da parte dell’affittuario, il quale si opponeva sostenendo di aver diritto a compensazioni per migliorie e di essere stato ostacolato nell’uso del bene. La Corte ha stabilito che l’affittuario è tenuto a pagare il canone fino all’effettiva riconsegna dell’azienda, come previsto dall’art. 1591 c.c., anche se il contratto è stato risolto. Inoltre, ha rigettato la richiesta di rimborso per le migliorie, in quanto l’affittuario non ha provato di aver ottenuto il necessario consenso scritto dal proprietario, come richiesto dal contratto. Infine, è stata annullata la condanna per lite temeraria a carico del locatore, poiché la sua domanda era risultata parzialmente fondata.
Continua »