Una disputa tra fratelli su un fondo agricolo, originariamente assegnato al padre da un ente di riforma. Uno dei fratelli, dopo averne ottenuto la piena proprietà, si opponeva alla richiesta di indennizzo dell'altro per le migliorie apportate durante un'occupazione parziale del fondo. La Cassazione ha stabilito che, in assenza di altre azioni, è esperibile l'azione di arricchimento senza causa per ottenere un'indennità, anche se l'occupazione era illegittima. Ha inoltre qualificato l'assegnatario originario come detentore e non possessore, escludendo così l'applicazione dell'art. 1150 c.c.
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