Una società esegue lavori di rifacimento della facciata di un condominio in cambio dell'autorizzazione a installare una canna fumaria. Annullato l'accordo, la società chiede il rimborso dei costi. La Corte d'Appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, accoglie la domanda di arricchimento senza causa. La Corte chiarisce che tale azione è ammissibile quando la domanda principale (es. responsabilità precontrattuale) viene respinta non per questioni di merito, ma per la mancata prova del titolo su cui si fondava, come un accordo verbale non dimostrato. Di conseguenza, il condominio, che ha beneficiato dei lavori, è tenuto a indennizzare la società per la spesa sostenuta.
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