La Corte di Appello di Firenze si è pronunciata su un caso di divisione giudiziale di beni ereditari, rigettando sia l’appello principale che quello incidentale. La sentenza chiarisce che, in assenza di contestazioni iniziali, la prova della comproprietà può essere anche solo indiziaria, senza la necessità di produrre formalmente tutti gli atti di provenienza. Viene inoltre ribadito che le domande nuove, come quella per la demolizione di un’opera abusiva, sono inammissibili se proposte tardivamente nel corso del giudizio di primo grado. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale, comprese le statuizioni sulla divisione dei beni e sulla condanna alle spese basata sul principio di soccombenza.
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