La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5850/2024, ha stabilito che il vincolo del prezzo massimo di cessione per gli immobili in edilizia agevolata costituisce un onere reale che segue il bene anche dopo il venir meno del divieto di alienazione. La mancata comunicazione di tale vincolo da parte del promittente venditore configura una culpa in contrahendo, giustificando la risoluzione del contratto preliminare. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito su questo punto, sottolineando che la conoscenza del vincolo si presume per legge, ma ha cassato la sentenza per un vizio procedurale relativo alla liquidazione delle spese legali, rinviando la causa alla Corte d'Appello.
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