Una società agricola si opponeva alla stima di esproprio di alcuni suoi terreni, ma la sua opposizione veniva dichiarata tardiva. La società ricorreva in Cassazione lamentando un vizio di notifica del decreto di esproprio. Le controparti, tra cui un consorzio e l'Amministrazione finanziaria, proponevano ricorsi incidentali. Successivamente, la società agricola e il consorzio rinunciavano ai rispettivi ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato estinto il giudizio tra le parti rinuncianti e ha dichiarato il ricorso incidentale assorbito per l'Amministrazione finanziaria, poiché il suo interesse a una decisione era condizionato all'accoglimento del ricorso principale, ormai venuto meno.
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