Una recente sentenza del Tribunale di Monza ha affrontato il tema del vizio occulto immobile in una compravendita. Gli acquirenti di un laboratorio artigianale, scoperta la presenza di amianto non solo sul tetto (fatto noto) ma anche nel controsoffitto, hanno richiesto la risoluzione del contratto. Il Tribunale ha rigettato la domanda, qualificando il difetto come un vizio occulto e non come consegna di ‘aliud pro alio’ (bene diverso). La decisione si fonda sul principio di autoresponsabilità dell’acquirente, che, a fronte di un immobile datato e di indizi visibili (rattoppi), avrebbe dovuto usare una maggiore diligenza nelle verifiche pre-acquisto. La presenza di amianto, sebbene grave, non ha snaturato la funzione del bene e non era tale da giustificare la risoluzione contrattuale.
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