La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3064/2024, ha definito un lungo contenzioso sulla responsabilità per danni da infiltrazione. Il caso riguardava una perdita d'acqua originata da una valvola all'interno di un'unità immobiliare privata. La Corte ha stabilito che la presunzione di condominialità dell'impianto idrico non si estende alle diramazioni situate all'interno degli appartamenti dei singoli condomini. Tali porzioni sono di proprietà esclusiva e la responsabilità del condominio è esclusa. La responsabilità per i danni ricade quindi sul proprietario dell'appartamento, in qualità di custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche per l'omessa manutenzione, come il mancato svuotamento delle tubature in inverno.
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