Un proprietario, rimasto estraneo a un giudizio tra i suoi vicini, proponeva opposizione di terzo contro la sentenza che, ordinando la chiusura di un cancello, di fatto intercludeva il suo fondo. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, cassando la decisione di merito. Si è chiarito che, sebbene il terzo fosse legittimato a proporre l'opposizione, la Corte d'Appello aveva erroneamente dato per scontata l'esistenza del suo diritto di passaggio, senza verificarla sulla base dei titoli. La causa è stata rinviata per un nuovo esame che accerti l'effettiva titolarità della servitù vantata.
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