Una parte, dopo aver saldato per intero le spese di un procedimento esecutivo per cui era stata condannata in solido con le sorelle, ha agito per il recupero delle loro quote. I giudici di merito avevano respinto la richiesta, addebitando l'intero importo alla sola proprietaria dell'immobile interessato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la ripartizione delle spese di esecuzione, liquidate con un provvedimento definitivo e non impugnato, si presume in quote uguali tra i condebitori. La mancata opposizione a tale provvedimento preclude future contestazioni sulla divisione interna dei costi.
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