Una società edilizia cita in giudizio un'altra impresa per la costruzione di un edificio a distanza non regolamentare dal confine. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11193/2024, ha chiarito due principi fondamentali sulle distanze tra costruzioni. Primo, le norme locali che impongono una distanza minima dal confine si applicano sempre, anche se gli edifici non si fronteggiano. Secondo, un intervento di demolizione e ricostruzione non è automaticamente una 'nuova costruzione' solo perché presenta un aumento di volumetria. Il giudice deve verificare la normativa locale e nazionale, anche sopravvenuta, che potrebbe consentire il mantenimento delle distanze preesistenti. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello e rinviato il caso per un nuovo esame.
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