Una società committente ha citato in giudizio l'impresa costruttrice per gravi vizi in un capannone prefabbricato. I tribunali di merito hanno respinto la domanda, interpretando una clausola contrattuale come un'esclusione totale della garanzia per vizi non strutturali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3659/2024, ha accolto il ricorso, stabilendo che la corte d'appello ha errato nell'interpretare la clausola, non considerandola nel suo contesto. La Corte ha chiarito che la limitazione della garanzia vizi appalto era riferita solo ai componenti prefabbricati e non ai difetti derivanti dall'attività di costruzione, come le infiltrazioni. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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