Un'agenzia immobiliare riceve l'incarico di vendere un immobile di proprietà di una società. L'offerta di acquisto viene rifiutata, ma subito dopo i soci della società venditrice cedono le proprie quote (corrispondenti all'intero patrimonio sociale, costituito solo dall'immobile) a una società collegata all'originario offerente, per un prezzo identico all'offerta. La Cassazione stabilisce che la provvigione mediatore è dovuta, poiché rileva il raggiungimento dello scopo economico dell'affare, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata (vendita dell'immobile vs cessione di quote). Tuttavia, la Corte cassa la sentenza per un difetto di motivazione riguardo alla condanna personale dell'amministratore anziché della società che aveva conferito l'incarico.
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