Un'azienda conduttrice ha tentato di recedere anticipatamente da un contratto di locazione commerciale, adducendo sia la nullità del contratto originario per mancanza dell'attestato energetico, sia la sussistenza di gravi motivi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la normativa dell'epoca non prevedeva la nullità del contratto per tale mancanza. Inoltre, ha confermato che il recesso per gravi motivi è legittimo solo in presenza di eventi imprevedibili, sopravvenuti ed estranei alla volontà del conduttore, requisiti non soddisfatti nel caso di specie.
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