La Corte di Cassazione ha stabilito che una significativa diminuzione del valore di un immobile, promesso in vendita tramite un contratto preliminare, non giustifica la risoluzione per onerosità sopravvenuta se le parti erano consapevoli di un lungo contenzioso che avrebbe ritardato la stipula del contratto definitivo. In questo caso, la svalutazione rientra nell'alea contrattuale normale, ovvero il rischio che le parti hanno implicitamente accettato. La lunga attesa rendeva prevedibile una possibile oscillazione del mercato, escludendo il carattere di evento straordinario e imprevedibile richiesto dalla legge per la risoluzione del contratto.
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