La Corte di Cassazione ha confermato la validità di un contratto autonomo di garanzia anche in caso di significative modifiche successive all'obbligazione principale. Dei garanti coobbligati avevano contestato l'estensione della loro garanzia, prestata per opere di urbanizzazione, a seguito di modifiche che ne avevano triplicato il valore. La Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che la natura del contratto autonomo di garanzia impedisce al garante di opporre eccezioni relative al rapporto sottostante e rende inapplicabile la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., a meno che non sia espressamente pattuito. La decisione del giudice di merito, che aveva qualificato le modifiche come meramente quantitative e non novative, è stata ritenuta una plausibile interpretazione non sindacabile in sede di legittimità.
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