Una società immobiliare ha agito in giudizio per far riconoscere la propria esclusiva proprietà su alcuni immobili oggetto di confisca penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi precedenti. L'ordinanza chiarisce che il terzo, che ritiene di essere proprietario di un bene confiscato, deve prima rivolgersi al giudice dell'esecuzione penale per dimostrare la propria buona fede e ottenere la revoca del provvedimento. Solo successivamente può, eventualmente, adire il giudice civile. Nel caso di specie, la società non ha fornito prova della propria buona fede, risultando collegata all'imputato nel procedimento penale. La questione centrale è l'opponibilità della confisca penale al terzo acquirente e il corretto percorso giurisdizionale da seguire.
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