La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4781/2025, ha stabilito che nel calcolo del prezzo di riacquisto di un'area industriale, il valore dell'immobile abusivo, specificamente quello privo di autorizzazione paesaggistica, non deve essere considerato. Anche se la normativa sul riacquisto da parte dei consorzi industriali è autonoma rispetto a quella sull'espropriazione, si applica il principio generale per cui il proprietario non può trarre vantaggio dalla propria attività illecita. Di conseguenza, l'indennizzo si basa solo sul valore del terreno e non sulla costruzione.
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