Una parte debitrice, a seguito di un pignoramento immobiliare, proponeva opposizione contro il decreto di trasferimento. Il tribunale qualificava l'azione come "opposizione agli atti esecutivi" e la rigettava. La parte soccombente proponeva appello, ma la Corte d'Appello lo dichiarava inammissibile. La Cassazione ha confermato tale decisione, ribadendo che la scelta del mezzo di impugnazione sentenza dipende dalla qualificazione giuridica data dal primo giudice (principio dell'apparenza), anche se errata. Poiché le sentenze su opposizioni agli atti esecutivi sono ricorribili solo in Cassazione, l'appello era lo strumento sbagliato, rendendo l'impugnazione inammissibile.
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