La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un importante principio in materia di detrazione IVA preliminare. Il caso riguarda un socio che, agendo come privato, ha stipulato contratti preliminari per l'acquisto di immobili, versando cospicui acconti. Successivamente, ha conferito tali contratti alla propria società, la quale ha poi concluso i contratti definitivi e detratto l'IVA. La Corte ha chiarito che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, ovvero al pagamento degli acconti. Poiché il socio non era un soggetto passivo IVA, non ha mai maturato tale diritto, che di conseguenza non poteva essere trasferito alla società. Pertanto, la detrazione operata dalla società è stata ritenuta illegittima.
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