La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1055/2025, chiarisce la distinzione cruciale tra opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La Corte ha stabilito che, mentre la seconda è inappellabile, la prima lo è sempre. Nel caso specifico, un garante si opponeva a un pignoramento immobiliare. La Corte d'Appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'intero appello. La Cassazione ha cassato la sentenza, specificando che le contestazioni sul diritto del creditore a procedere (il cosiddetto 'an' dell'esecuzione) configurano una opposizione all'esecuzione e, come tali, devono essere decise nel merito in grado di appello.
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