Un promittente venditore di un terreno agricolo ha inviato una diffida ad adempiere ai promissari acquirenti, chiedendo poi la risoluzione del contratto. I tribunali, fino alla Cassazione, hanno dato torto al venditore. La Corte ha stabilito che la diffida ad adempiere è uno strumento a disposizione della parte adempiente, non di quella che è essa stessa in torto. Nel caso specifico, i compratori avevano regolarmente effettuato i pagamenti concordati, anche estinguendo debiti del venditore con le banche, mentre il venditore si era ingiustificatamente rifiutato di procedere alla vendita definitiva.
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