La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di compravendita immobiliare. Un acquirente che non collabora alla formalizzazione dell'atto per la trascrizione nei registri immobiliari non commette un grave inadempimento che possa giustificare la risoluzione del contratto. Secondo la Corte, la mancata trascrizione danneggia esclusivamente l'acquirente stesso, in quanto non rende il suo acquisto opponibile a terzi, mentre il venditore, con la firma del contratto, ha già trasferito la proprietà e non subisce alcun pregiudizio. La sentenza dei giudici di merito, che aveva risolto il contratto per colpa dell'acquirente, è stata quindi cassata con rinvio.
Continua »