Un tribunale si è pronunciato su un caso complesso di appalto e cessione del credito. Una società appaltatrice, dopo aver eseguito lavori di urbanizzazione, ha ceduto il proprio credito a un’altra società. Il committente si è rifiutato di pagare, contestando la validità della cessione e avanzando una domanda riconvenzionale per ritardi. La corte ha confermato la piena validità ed efficacia della cessione del credito, specificando che la notifica al debitore la rende opponibile. Ha inoltre rigettato la richiesta di una penale per ritardo, poiché il contratto non prevedeva un termine di ultimazione dei lavori chiaro e definito. Di conseguenza, il committente è stato condannato a pagare il credito ceduto, inclusi i lavori extra, alla società cessionaria.
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