La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso dei proprietari di alcuni terreni danneggiati da una frana. La Corte d'Appello aveva ribaltato la decisione di primo grado, basandosi su una nuova consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che escludeva la responsabilità dei vicini, attribuendo la causa della frana a un evento meteorologico eccezionale e a una condotta idrica di terzi. La Cassazione ha stabilito che il giudice di merito può legittimamente aderire alle conclusioni di una seconda CTU, anche se in contrasto con la prima, senza incorrere in un vizio di motivazione. Inoltre, ha chiarito che il consulente tecnico, per negare il nesso di causa sostenuto dall'attore, può individuare cause alternative non allegate dalle parti senza violare il principio dispositivo.
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