La Corte di Cassazione ha stabilito che l'interclusione di un fondo, causata dalla costruzione di un'opera pubblica, costituisce un illecito permanente e non un illecito istantaneo con effetti permanenti. Questa qualificazione è fondamentale per il calcolo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno. A differenza dell'illecito istantaneo, dove il termine di prescrizione decorre dalla prima manifestazione del danno, nell'illecito permanente il diritto al risarcimento sorge continuamente finché perdura la condotta lesiva. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento non era prescritta, ma limitata ai danni subiti nei cinque anni precedenti l'azione legale. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, che aveva erroneamente dichiarato estinto il diritto degli attori, e ha rinviato la causa per un nuovo esame.
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