Una società che gestisce una rivendita di tabacchi in una stazione ferroviaria ha contestato la validità del proprio contratto di locazione, sostenendo che il canone richiesto superasse i limiti massimi imposti dalla legge per la vendita di generi di monopolio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo una chiara distinzione: il tetto legale sul "canone locazione rivendita tabacchi" si applica esclusivamente al corrispettivo per la concessione di vendita dei prodotti di monopolio, e non al canone per l'affitto dei locali commerciali. Di conseguenza, è legittimo pattuire un canone di locazione che includa componenti aggiuntive, come una percentuale sul fatturato dei prodotti non di monopolio (c.d. extra privativa), preservando l'autonomia contrattuale delle parti.
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