La Corte di Cassazione interviene su una controversia relativa alla clausola di esonero spese condominiali a favore del costruttore per le unità invendute. L'ordinanza chiarisce due punti cruciali: primo, tale clausola, inserita nei contratti di compravendita tra costruttore-professionista e acquirente-consumatore, deve essere valutata per la sua potenziale vessatorietà, anche se stipulata prima del Codice del Consumo. Secondo, una delibera assembleare che ripartisce le spese in violazione di una convenzione è annullabile, non nulla. Di conseguenza, l'impugnazione deve avvenire tramite domanda riconvenzionale entro i termini di legge, non con una semplice eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
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