La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24081/2024, ha chiarito i limiti della responsabilità precontrattuale. Nel caso di una trattativa per la locazione di un immobile, la Corte ha stabilito che non sussiste alcun obbligo di risarcimento se una delle parti recede legittimamente perché non sono state fornite le garanzie economiche richieste. La semplice discussione degli elementi essenziali del contratto non genera un affidamento tutelabile se la conclusione è stata chiaramente subordinata a condizioni specifiche, come la valutazione positiva della solidità finanziaria della controparte. La Corte ha quindi respinto le pretese risarcitorie del potenziale conduttore, confermando le decisioni dei giudici di merito.
Continua »