La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) non costituisce un procedimento giudiziario pendente e, pertanto, non può impedire l'apertura di una liquidazione controllata. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una debitrice, chiarendo che la procedura di esdebitazione inizia solo con il deposito della domanda al giudice competente tramite l'OCC, non con il solo conferimento dell'incarico. Inoltre, per bloccare la liquidazione non basta una generica assenza di beni, ma è necessaria la certezza assoluta che non vi siano attivi da liquidare, neanche in futuro.
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