Una società, aggiudicataria di un immobile in un'asta nell'ambito di un concordato preventivo, si è vista revocare l'aggiudicazione dal giudice. Il suo reclamo è stato dichiarato inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che il termine reclamo fallimentare breve di dieci giorni decorre dalla data di ricezione della comunicazione integrale del provvedimento via PEC, anche se il destinatario, come l'aggiudicatario, non è una parte formale del procedimento che ha portato all'emissione del decreto.
Continua »