La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21184/2025, ha chiarito la natura fiscale della cessione dell'azione revocatoria nell'ambito di un concordato fallimentare. Una società, in qualità di assuntore, contestava l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale sul decreto di omologa che trasferiva anche un'azione revocatoria. La Suprema Corte ha stabilito che tale cessione non ha una mera funzione processuale, ma una natura liquidatoria. Questo implica un trasferimento anticipato del bene oggetto della revocatoria, giustificando così l'applicazione dell'imposta proporzionale come per un normale atto di trasferimento immobiliare.
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